OBBLIGO DI COMUNICARE AL PRA L’IDENTITÀ DELLE PERSONE DIVERSE DAL PROPRIETARIO CHE HANNO LA DISPONIBILITÀ DI UN AUTOVEICOLO.
L’articolo 94, comma 4-bis del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) ha previsto l’obbligo di comunicare al PRA gli atti che comportino la disponibilità di veicoli (autovetture ed autocarri sino a 6t di massa complessiva) per periodi superiori a trenta giorni consecutivi in favore di soggetti diversi dagli intestatari dei veicoli stessi.
L’obbligo decorre per gli atti di disposizione successivi al 3 novembre 2014 ed incombe su colui che ha la disponibilità del veicolo: comodatario, locatario in caso di locazione senza conducente di durata superiore a trenta giorni consecutivi, erede, utilizzatore in caso di contratto di locazione rent to buy.
Riguardo ai veicoli aziendali, la circolare 23743 del Ministero dei Trasporti in data 27 ottobre 2014 ha precisato che la predetta comunicazione deve essere eseguita soltanto in caso di comodato a terzi o anche ai propri dipendenti o ai propri collaboratori (amministratori) per una durata superiore a trenta giorni consecutivi.
Deve però tenersi conto che il comodato è, per sua essenza gratuito, per cui non configura mai comodato l’assegnazione del veicolo in uso promiscuo (quindi sia per utilizzo personale, sia per utilizzo aziendale) ai dipendenti o agli amministratori, in quanto essa comporta sempre la corresponsione di un reddito in natura a favore dell’utilizzatore in cambio della sua prestazione lavorativa e, quindi, non può considerarsi avvenuta nell’ambito di un rapporto gratuito.
Deve quindi essere segnalato al PRA soltanto il comodato (completamente gratuito) a terzi, nonché il rarissimo caso in cui il comodato al dipendente o all’amministratore ne comporti la disponibilità esclusiva e continuativa per oltre 30 giorni e sia finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell’attività lavorativa, senza possibilità di utilizzo del bene per finalità estranee (uso personale o familiare del dipendente).
Ne consegue che non ricorre l’obbligo di comunicazione in tutti i casi in cui l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente costituisca un fringe benefit a suo favore e neppure nel caso in cui, al di fuori dell’ipotesi fringe benefit nell’ambito del contratto di lavoro, sia consentito un uso promiscuo del veicolo al dipendente, il quale possa utilizzarlo anche per finalità personali (e non soltanto per lavoro).
Infine, è escluso anche il caso dei veicoli aziendali messi a disposizione di una pluralità di dipendenti, poiché, in quell’ipotesi, viene meno il requisito della continuità temporale (almeno 30 giorni consecutivi) della disponibilità del bene da parte dell’utilizzatore.
Da ultimo, si rammenta che è espressamente escluso l’obbligo di comunicazione in caso di comodato fra familiari conviventi.
Per ulteriori chiarimenti, consigliamo di far riferimento ad un’agenzia specializzata per il disbrigo delle pratiche automobilistiche.
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