
CIRCOLARE INFORMATIVA SU: LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2019 (LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145) E DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018 N. 119, CONVERTITO CON LEGGE 17 DICEMBRE 2018 N. 136 – PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DAL 1° GENNAIO 2019
Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle principali nuove disposizioni in materia fiscale contenute nelle leggi in oggetto, in attesa che l’Agenzia delle Entrate pubblichi le relative circolari interpretative.
Proroga delle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie degli edifici abitativi (50%) e delle detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (65%).
La legge di bilancio (art. 1 comma 67 lettera b) n.1 e 2) prevede la proroga delle suddette detrazioni in relazione alle spese sostenute nell’intero anno 2019.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie di edifici abitativi (detrazione 50%) è confermato per il 2019 il tetto massimo di spesa di euro 96.000, in luogo di quello ordinario di euro 48.000.
In mancanza di ulteriori proroghe, a decorrere dal 1° gennaio 2020 si applicheranno le agevolazioni previste a regime: 36% della spesa, con il limite massimo di spesa di euro 48.000 per ogni intervento edilizio.
Per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici la percentuale di detrazione è mantenuta anche per il 2019 al 65% (salvo alcune eccezioni sotto elencate), mentre sono confermati i limiti di spesa differenziati per tipo di intervento, ordinariamente previsti.
Gli interventi di riqualificazione energetica oggetto dell’agevolazione possono riguardare edifici di qualunque genere (abitativi e strumentali).
In relazione ad alcuni interventi per il risparmio energetico la percentuale di detrazione è stata confermata al 50% (in luogo di quella del 65% vigente sino al 31 dicembre 2017) in relazione alle spese sostenute nel 2019: finestre comprensive di infissi e schermature solari (si intendono tali quelle descritte nell’allegato M al D. Lgs. 311/2016).
In relazione agli impianti di climatizzazione invernale la detrazione è anch’essa del 50%, qualora siano utilizzate caldaie di classe A.
Non spetta alcuna detrazione, se il nuovo impianto di riscaldamento è dotato di caldaia di classe inferiore alla A.
La detrazione è stata mantenuta al 65%, qualora l’impianto di climatizzazione sia munito, non solo di caldaia a condensazione di classe A, ma anche di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VII della comunicazione 2014/C 207/02 o si tratti di un impianto dotato di apparecchi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione); è altresì mantenuta la detrazione del 65% per l’acquisto di generatori di aria calda a condensazione.
Anche per questo tipo di interventi, in mancanza di ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2020 spetterà la detrazione ordinaria, pari al 36% della spesa sostenuta.
Si ricorda che la detrazione IRPEF, pari al 50% o al 65% (IRPEF o IRES) della spesa sostenuta, potrà essere fruita in dieci rate annuali a decorrere dall’anno di sostenimento della spesa.
La detrazione riguarda soltanto l’IRPEF o l’IRES, per cui essa non può essere utilizzata in compensazione con altre imposte; dunque, ad esempio, i soggetti imprenditori o professionisti che si trovino nel regime forfettario di determinazione del reddito, per il quale pagano la speciale imposta sostitutiva del 15% (o del 5% nei primi cinque anni di attività), non potranno fruire della detrazione in relazione a tale imposta, ma potranno avvalersene soltanto se siano titolari di altri redditi soggetti ad IRPEF.
Lo stesso principio si applica per quei contribuenti persone fisiche che percepiscano canoni d’affitto da locazioni abitative soggetta a cedolare secca (21% o 10% in caso di canoni concordati); tale imposta, essendo un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, non è compensabile con le detrazioni del 50% o del 65%; ne consegue che coloro i quali programmino spese di ristrutturazione o di risparmio energetico per le quali spetta la detrazione IRPEF dovranno valutare se esercitare o meno l’opzione per la cedolare secca in relazione ai nuovi contratti da stipulare o se revocarla in relazione ai canoni di locazione già in essere, in modo da assoggettarli ad IRPEF e compensarli con le descritte detrazioni.
Si precisa che, qualora l’intervento per il risparmio energetico riguardi parti comuni condominiali, la detrazione è estesa sino alle spese sostenute nell’anno 2021, con il limite massimo di spesa di euro 40.000 per ogni unità immobiliare compresa nel condominio, nelle seguenti misure: detrazione del 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; detrazione del 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica dalla parte comune in misura superiore a quella stabilità dal DM del 26 giugno 2015.
E’ stata confermata anche per il 2019 la detrazione IRPEF del 36% (introdotta dal 1° gennaio 2018) delle spese per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici abitativi esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nel limite di spesa per ogni unità immobiliare di euro 5.000; dunque, l’importo massimo detraibile per ogni abitazione sarà di euro 1.800, fruibile in dieci rate annuali.
Sono ammesse alla detrazione anche le spese per la sistemazione di aree verdi comuni condominiali.
Detrazioni IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
La legge di bilancio proroga per il 2019 anche il “bonus mobili”, già in vigore nel 2016-2017-2018, a favore di chiunque acquisti mobili o elettrodomestici da destinare ad un’abitazione ristrutturata, fruendo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie; è posta però la condizione aggiuntiva che gli interventi di recupero edilizio dell’abitazione siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Dunque il bonus spetterà per le spese sostenute nel 2019 per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, soltanto se destinati a fabbricati abitativi sui quali siano stati svolti interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2018; non sarà, invece, riconosciuto il bonus sui mobili, se i lavori eseguiti sull’edificio abbiano avuto inizio prima di tale data.
Anche in questo caso la misura della detrazione è del 50%, da calcolarsi sulla spesa per l’acquisto di mobili o elettrodomestici in misura non superiore, però, ad euro 10.000.
La detrazione è fruibile, ai soli effetti dell’IRPEF, in dieci rate annuali costanti, a decorrere dall’anno in cui la spesa è sostenuta.
Bonus bebè e agevolazioni per figli a carico
Sono confermati anche nel 2019 tre tipi di contributi, erogati dall’INPS, a favore delle famiglie con figli in giovanissima età:
il cosiddetto “premio alla nascita”, rappresentato da contributo di euro 800 una tantum per ciascun figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2017, per tutte le famiglie senza limiti di reddito, introdotto dall’articolo 1, comma 353 della legge 232/2016; la domanda può essere inoltrata già dopo il settimo mese di gravidanza ed entro un anno dalla nascita, accedendo al sito INPS oppure mediante un patronato o il contact center dell’Inps; si precisa che si tratta di una misura strutturale, che non necessita di proroghe annuali, per cui sarà applicata anche in anni successivi, salvo abrogazione;
il “bonus asilo nido”, rappresentato da un contributo sino ad euro 1.500 annuali per gli anni 2019-2021 (in precedenza sino ad euro 1.000) per la frequenza agli asili nido, sia pubblici che privati, per la durata di un triennio (per bambini da 0 a 3 anni) introdotto dall’articolo 1, comma 355 della legge 232/2016; il beneficio spetta per i nati dal 1° gennaio 2016 ed è erogato in 11 mensilità per un importo massimo di euro 136,36, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata in ciascun mese; anche in questo caso il contributo è concesso senza limiti di reddito; tali contributi sono assegnati nel limite degli stanziamenti previsti annualmente dal Governo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande on line;
è confermato, per i nati nel 2019, il bonus bebè (introdotto per i nati dal 1° gennaio 2015 in poi dall’articolo 1, commi 125-129 della legge 190/2014), che prevede un assegno erogato dall’INPS di euro 80 al mese per dodici mesi, per famiglie con indice ISEE non superiore ad euro 25.000, raddoppiato ad euro 160 per le famiglie con indice ISEE non superiore ad euro 7.000.
Per il secondo figlio il bonus è elevato del 20%.
I contributi saranno erogati dall’INPS; la modalità di presentazione delle domande e di erogazione delle somme sono rinvenibili sul sito inps.it.
Si ricorda che, già a decorrere dal 2015, era stata introdotta a regime la detrazione d’imposta IRPEF del 19% per tutte le spese per la frequenza scolastica dei figli in ogni scuola (d’infanzia, primaria o secondaria, privata o pubblica), comprese le spese per la mensa scolastica ed i contributi volontari, sino al tetto massimo di spesa di euro 400 per ciascun figlio: il tetto è stato elevato ad euro 717 nel 2017 (detrazione massima euro 136), ad euro 786 nel 2018 (detrazione massima euro 149) e ad euro 800 dal 2019 in poi (detrazione massima euro 152).
Cedolare secca al 10% e riduzione IMU e TASI sui fabbricati abitativi concessi in locazione a canone concordato
Si ricorda che per il 2019 è ancora in vigore l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (cosiddetta “cedolare secca”) con l’aliquota del 10% (in luogo di quella ordinaria del 21%) sui canoni di locazione concordati relativamente a fabbricati abitativi.
Si tratta dei contratti di locazione stipulati a condizioni particolari (durata minima di tre anni e canoni concordati) stabilite in accordi collettivi nelle maggiori città e nei comuni limitrofi, nei capoluoghi di provincia e negli altri centri minori considerati ad alta tensione abitativa, individuati dal CIPE.
A decorrere dal 2017 qualunque Comune, anche di piccole dimensioni e non ad alta tensione abitativa, può sottoscrivere accordi collettivi aventi per oggetto i contratti di locazione a canone concordato.
Si coglie l’occasione per rammentare che, in relazione ai fabbricati abitativi concessi in locazione a canone concordato, è altresì riconosciuta, a regime, una riduzione dell’IMU (imposta municipale unica) e della TASI del 25% (articolo 1, commi 53 e 54 della legge n. 208/2015), a condizione che il conduttore li adibisca a propria residenza abituale.
Cedolare secca al 21% per la locazione di immobili commerciali
E’ introdotta la possibilità di optare per la cedolare secca del 21% ai contratti di locazione stipulati nel corso dell’anno 2019 in relazione ad unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 (negozi) di superficie sino a mq 600 (senza considerare le pertinenze) e le relative pertinenze locate congiuntamente.
Il regime della cedolare non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora, alla data del 15 ottobre 2018, risulti in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Si tratta di una misura temporanea, relativa ai soli contratti che saranno stipulati nel 2019.
Deducibilità dell’IMU dovuta in relazione agli immobili strumentali
A decorrere dal 1° gennaio 2019 è elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità agli effetti delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) dell’IMU dovuta sui capannoni industriali e gli altri immobili strumentali.
Super – ammortamento per i titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo
Non è stata prorogata per il 2019, l’agevolazione in precedenza prevista (2016-2017-2018), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che effettuavano investimenti in beni materiali strumentali nuovi di fabbrica, il cui costo di acquisizione era maggiorato del 30% ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione deducibili ai fini Ires o Irpef.
Si ricorda che tale agevolazione, in forza delle legge di bilancio 2018, è ancora fruibile in relazione ai beni consegnati successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 giugno 2019, purché, nel 2018, il relativo ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato pagato in acconto almeno il 20% del prezzo concordato.
Iper-ammortamento per l’acquisto di beni ad elevata tecnologia
La legge di bilancio 2019 (confermando quanto già previsto nel 2017 e nel 2018) ha mantenuto, soltanto a favore delle imprese (e non dei lavoratori autonomi), una consistente agevolazione in relazione agli investimenti realizzati nel corso dell’anno 2019, riguardanti beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione digitale o tecnologica dell’impresa (cosiddetto progetto “industria 4.0”); per i beni di costo unitario superiore ad euro 500.000 i requisiti tecnici per fruire del bonus devono essere attestati da un perito, da un ingegnere o da un ente di certificazione.
In relazione a tali beni, il costo di acquisizione è maggiorato di una percentuale a scaglioni ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione deducibili ai fini Ires o Irpef, a seconda dell’entità dell’investimento:
fino a 2,5 milioni: 170%
da 2,5 milioni a 10 milioni: 100%
da 10 milioni a 20 milioni: 50%
oltre 20 milioni: nessuna maggiorazione.
Negli anni precedenti era in vigore la maggiorazione fissa del 150%, qualunque fosse il costo dell’investimento.
In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 1.000.000, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 2.700.000; considerando, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, il maggior ammortamento annuale sarà di euro 340.000 per 5 anni (20% di 1.700.000), con un risparmio fiscale complessivo nel quinquennio in termini di IRES (24%) di euro 408.000 (pari al 40,8% dell’investimento).
Le caratteristiche tecniche dei beni ammessi all’iperammortamento sono fissate nell’allegato A alla legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232) e nella successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 marzo 2017; siamo a disposizione di fornirvi ulteriori informazioni nel caso di vostre richieste specifiche.
Ne sono esclusi i fabbricati, i beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% ed altri particolari beni delle industrie alimentari, delle industrie dell’energia e dei trasporti e telecomunicazioni.
Rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni
Sono riproposte le agevolazioni fiscali introdotte dagli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001 in tema di rivalutazione del valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni.
In particolare, viene nuovamente consentito alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, quindi con esclusione delle società commerciali, di rivalutare il valore fiscale delle partecipazioni detenute in società non quotate e dei terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2019, al di fuori del regime di impresa.
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo fiscale, il valore determinato mediante apposita perizia di stima redatta da un professionista abilitato, tramite l’assolvimento di un’imposta sostitutiva dell’11% del valore di perizia per le partecipazioni qualificate (quota di partecipazione superiore al 20% nelle società di capitali o al 25% nelle società di persone) o del 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni.
L’imposta sostitutiva è conteggiata sull’intero nuovo valore delle partecipazioni e dei terreni risultante dalla predetta perizia di stima.
I maggiori valori, così rideterminati, saranno presi come base di riferimento per il calcolo della plusvalenza che si determinerà a seguito della eventuale successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione (o terreno) rivalutato. Ciò significa, che in luogo della tassazione Irpef della plusvalenza realizzata ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. a) e c-bis), Tuir (e cioè il pagamento del 26% sull’intera plusvalenza), il cedente si potrà avvalere del citato affrancamento dei beni mediante versamento dell’imposta sostitutiva.
A tal fine, entro il termine del 30 giugno 2019, occorrerà che:
un professionista abilitato (es. dottore commercialista, per le partecipazioni oppure un geometra o ingegnere per i terreni) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;
il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Per i soggetti che si sono già avvalsi in passato di leggi sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, è prevista la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione 2019 quella già versata in precedenza.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere eseguito per intero entro il 30 giugno 2019 ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima entro il 30 giugno 2019 e le successive entro il 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo.
Considerato l’incremento dell’imposta sostitutiva rispetto alla misura prevista in anni precedenti, occorrerà attentamente valutare caso per caso la convenienza o meno di avvalersi della rideterminazione del valore o meno.
Modifica del REGIME FISCALE FORFETTARIO per lavoratori autonomi e imprenditori individuali
La legge di bilancio 2019 prevede modifiche al cd. “regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi e imprenditore”, di cui all’art. 1, commi da 54 a 88, Legge 190/2014 (il cosiddetto regime forfettario, in vigore dal 1° gennaio 2015).
In particolare, la citata Legge 190/2014 aveva introdotto dal 1° gennaio 2015 per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari, le seguenti agevolazioni fiscali:
determinazione del reddito imponibile con criteri forfettari differenziati in base al tipo di attività esercitata;
tassazione con imposta sostitutiva pari al 15% in luogo delle vigenti aliquote Irpef, Irap e addizionali regionale e comunale (ridotta al 5% nei primi cinque anni di attività);
esclusione da Iva, Irap e studi di settore;
esonero da ritenute fiscali, sia da operare sulle somme corrisposte che da subire sulle somme percepite;
esonero dagli obblighi di emissione della fattura elettronica (salvo che per le forniture alla Pubblica Amministrazione, per le quali permane l’obbligo);
possibilità di chiedere una riduzione del 35% dei contributi previdenziali rispetto a quelli dovuti secondo il minimale contributivo INPS (per gli imprenditori individuali).
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2019, i requisiti oggettivi previsti dalla Legge 190/2014 per l’accesso (e la permanenza) al regime agevolato e precisamente:
sono stati abrogati i limiti in precedenza previsti con riguardo alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori (massima spesa euro 5.000 all’anno) e con riguardo al costo dei beni strumentali impiegati (costo massimo euro 20.000): pertanto, potranno accedere al regime forfettario anche quei soggetti che sostengano spese per i lavoratori in misura superiore ad euro 5.000 annui ovvero utilizzino beni strumentali di costo complessivo superiore ad euro 20.000;
la soglia massima dei ricavi è stata portata ad euro 65.000 per tutte le categorie di attività, in luogo delle precedenti (tutte inferiori) distinte per categorie di attività, che qui si riportano per memoria:
Soglie massime di ricavi per accesso/permanenza al regime, previsti dalla legge di stabilità 2016 ed in vigore sino al 2018
euro 45.000: industrie alimentari e delle bevande con codice attività 10 e 11;
euro 50.000: commercio all’ingrosso e al dettaglio con codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9;
euro 40.000: commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande con codice attività 47.81;
euro 30.000: commercio ambulante di altri prodotti con codice attività 47.82 e 47.89;
euro 25.000: costruzioni e attività immobiliari con codice attività 41, 42, 43, 68;
euro 25.000: per intermediari del commercio con codice attività 46.1;
euro 50.000: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con codice attività 55 e 56;
euro 30.000: attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi con codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88;
euro 30.000: tutte le altre attività con codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99.
Si segnala che l’incremento della soglia di ricavi al limite unico di euro 65.000 previsto dalla legge di stabilità 2019 per l’accesso al regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha effetto però con riferimento ai ricavi conseguiti nel 2018: pertanto, coloro i quali nel 2018 hanno percepito ricavi superiori ai vecchi limiti (compresi tra 25.000 e 50.000 a seconda del codice attività), ma non alla soglia unica di euro 65.000 introdotta ora con effetto dal 2019, potranno accedere al regime forfettario già dal gennaio 2019.
Si consideri, per esempio, il professionista che, al 1° gennaio 2019, verifica di aver percepito, nell’anno precedente (2018), compensi per euro 40.000 (superando pertanto il vecchio limite di euro 30.000): nel 2019 egli potrà accedere al regime forfettario, poiché i suoi onorari del 2018 (euro 40.000) sono inferiori alla nuova soglia di euro 65.000.
è stata eliminata la soglia massima di euro 30.000 di redditi di lavoro dipendente (o di pensione) che il soggetto poteva conseguire unitamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo in regime forfettario; pertanto, dal 1° gennaio 2019, potranno accedere al regime forfettario in relazione all’attività autonoma svolta, anche coloro i quali siano titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati o di pensione, superiori alla soglia di euro 30.000 annui.
è stato invece introdotto il vincolo che il regime forfettario non possa essere adottato da parte di coloro che esercitano l’attività autonoma prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui è in corso un rapporto di lavoro o con cui erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti;
è stato confermato il vincolo che impedisce di accedere al regime forfettario a tutti coloro che siano allo stesso tempo soci di una società di persone o di un’associazione professionale o collaborino ad imprese familiari ovvero possiedano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata che svolgano attività economiche riconducibili e simili a quelle svolte dall’imprenditore o lavoratore autonomo.
Sono stati confermati i coefficienti di redditività da applicare ai ricavi per determinare il reddito forfettario e, precisamente:
40%: industrie alimentari e delle bevande con codice attività 10 e 11;
40%: commercio all’ingrosso e al dettaglio con codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9;
40%: commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande con codice attività 47.81;
54%: commercio ambulante di altri prodotti con codice attività 47.82 e 47.89;
86%: costruzioni e attività immobiliari con co-dice attività 41, 42, 43, 68;
62%: per intermediari del commercio con codice attività 46.1;
40%: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con codice attività 55 e 56;
78%: attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi con codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88;
67%: tutte le altre attività con codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99.
Rammentiamo che il regime forfettario rappresenta il regime contabile naturale per tutti coloro che ricadano nei requisiti e non abbiano cause ostative; chi, pur avendone i requisiti, desidera rinunciarvi, dovrà formulare opzione per il regime contabile ordinario, vincolante per almeno un triennio e comunicarlo nella dichiarazione IVA successiva.
Rottamazione delle cartelle di pagamento (cartelle Equitalia – Agenzia Entrate Riscossione) e degli avvisi di addebito INPS
L’articolo 3 del Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018 n. 136, consente di pagare le cartelle esattoriali relative ad iscrizioni a ruolo avvenute tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora (maturati dopo la notifica della cartella).
La somma residua dovuta (comprendente imposta, interessi maturati prima della notifica della cartella, aggi spettanti all’agente della riscossione) deve essere pagata entro il 31 luglio 2019.
E’ possibile fruire, a richiesta, di una rateazione, con interessi del 2% annuo, sino a diciotto rate, scadenti, le prime due, il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019, le successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2020.
La domanda di rottamazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 aprile 2019 (anche in via telematica), utilizzando il modello denominato “DA2018”.
La presentazione della domanda (anche ben prima del termine del 30 aprile p.v.) inibisce l’avvio di azioni esecutive, quali pignoramenti ed iscrizioni di ipoteche e di fermi amministrativi sino alla data di scadenza della prima rata.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà rispondere entro il 30 giugno 2019, liquidando gli importi dovuti (con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora).
Sono ammesse alla rottamazione anche le cartelle per le quali è già stata chiesta ed ottenuta dall’Agenzia una rateazione, ovviamente in misura limitata alle rate ancora da pagare ed anche nel caso in cui le scadenze previste non siano state rispettate.
La presentazione dell’istanza sospende gli obblighi di pagamento delle rate dei piani di dilazione in essere da quel momento in poi, sino al termine di versamento della prima o unica rata (31 luglio 2019).
In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate previste dalla dilazione, la definizione cessa da ogni effetto.
Si precisa che la “rottamazione” riguarda solo le cartelle di pagamento notificate da Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) e non gli avvisi bonari inviati dall’Agenzia delle Entrate: dunque, coloro i quali stiano pagando a rate gli avvisi bonari, dovranno continuare a farlo secondo le scadenze già stabilite, non essendo ammessi alla “rottamazione”.
Sono escluse dalla rottamazione le cartelle relative a sanzioni pecuniarie di natura penale o a sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o dalle violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Per le sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, la rottamazione comporta lo stralcio dei soli interessi: rimane dunque da pagare l’originaria sanzione, nonché l’aggio dell’agente della riscossione.
Sono ammessi alla rottamazione, in quanto equiparati alle cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito emessi dall’INPS entro il 31 dicembre 2017.
Possono essere altresì definiti i debiti relativi a cartelle per le quali era già stata chiesta la definizione, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 225 (prima rottamazione) e dell’articolo 1, comma 5 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (rottamazione bis), che poi non era stata perfezionata con l’integrale tempestivo versamento delle somme dovute a tal fine.
L’articolo 4 del Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119 dispone che tutte le cartelle di importo residuo complessivo fino a 1000 euro, affidate agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2010, sono annullate d’ufficio.
Non è pertanto necessario inserirle nelle istanze di rottamazione presentate ai sensi del precedente articolo 3.
Rottamazione speciale “saldo e stralcio” delle somme iscritte a ruolo a carico di persone in grave difficoltà economica
Parallelamente alla rottamazione descritta in precedenza ed introdotta per tutti i contribuenti dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, la legge di stabilità (art. 1 commi 184-199 della legge 30 dicembre 2018 n.145) ha introdotto una speciale rottamazione, particolarmente favorevole, nei confronti delle sole persone fisiche, che si trovino in grave difficoltà economica.
Tale forma di definizione “a saldo e stralcio” consente di pagare le cartelle esattoriali relative ad iscrizioni a ruolo avvenute tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 soltanto a carico di persone fisiche in difficoltà economica (sono, quindi, escluse quelle a carico di società o altri enti) derivanti da:
omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni regolarmente presentate;
omesso versamento di contributi dovuti da artigiani o commercianti, risultanti dalla dichiarazioni regolarmente presentate.
Sono, quindi, esclusi dal “saldo e stralcio” i debiti risultanti da attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, per i quali è, comunque, possibile fruire della rottamazione prevista dal D.L. 119/2018.
La situazione di “grave e comprovata difficoltà economica” sussiste nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare, a cui la persona appartiene, non sia superiore ad euro 20.000.
Le somme dovute per la definizione sono limitate ad una percentuale della somma del capitale e degli interessi, addizionata dell’intero importo dell’aggio dovuto all’agente della riscossione; la percentuale diminuisce proporzionalmente alla diminuzione del valore ISEE secondo i seguenti scaglioni:
ISEE sino ad euro 8.500: 16% del capitale ed interessi, più l’intero aggio;
ISEE da euro 8.501 a euro 12.500: 20% del capitale ed interessi, più l’intero aggio;
ISEE da euro 12.501 a euro 20.000: 35% del capitale ed interessi, più l’intero aggio.
La persona fisica interessata dovrà presentare apposita istanza, attestando il proprio stato di difficoltà economica, all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 arile 2019, chiedendo di versare il dovuto in un’unica rata ovvero in più rate sino al massimo di cinque.
L’Agenzia, entro il 30 ottobre 2019, dovrà comunicare l’importo complessivo della somma da versare per la definizione e l’importo delle singole rate.
Le scadenze sono le seguenti:
unica (100% del totale) o prima rata (35% del totale) entro il 30 novembre 2019;
seconda rata (20% del totale) entro il 31 marzo 2020
terza rata (15% del totale) entro il 31 luglio 2020;
quarta rata (15% del totale) entro il 31 marzo 2021,
quinta rata (15% del totale) entro il 31 luglio 2021.
Sulle rate successive alla prima sono applicati interessi del 2% annuo.
Modifica del tasso d’interesse legale
Il decreto del Ministro dell’Economia del 12 dicembre 2018 ha elevato, con effetto dal 1° gennaio 2019, il saggio legale d’interesse allo 0,8% (in precedenza era stato fissato allo 0,3%).
Interventi di ristrutturazione edilizia su fabbricati abitativi ultimati a decorrere dal 1° gennaio 2018 – detrazione IRPEF 50% – comunicazione all’ENEA di fine lavori
In seguito all’attuazione dell’articolo 16, comma 2-bis del Decreto Legge 63/2013, è stato introdotto l’obbligo di eseguire una comunicazione all’ENEA, in relazione ai lavori di recupero edilizio di fabbricati abitativi ultimati dopo il 1° gennaio 2018 ed all’acquisto di elettrodomestici a risparmio energetico conseguente all’esecuzione dei lavori.
Tale comunicazione è diversa e distinta da quella già prevista da molti anni in relazione agli interventi volti al risparmio energetico degli edifici (detrazione IRPEF 65%).
Si osserva che l’obbligo riguarda i lavori ultimati dal 1° gennaio 2018 in poi, quindi ne sono esclusi quelli terminati entro il 31 dicembre 2017.
E’ inoltre stato precisato che il termine per la presentazione all’ENEA della predetta comunicazione (da eseguirsi esclusivamente in modo telematico) è fissato:
entro il 19 febbraio 2019 per i lavori ultimati tra il 1 ° gennaio 2018 ed il 21 novembre 2018;
entro 90 giorni dalla fine dei lavori per i lavori ultimati dal 22 novembre 2018 in poi.
Per ultimazione dei lavori, si intende il momento del collaudo finale, mentre non ha alcuna rilevanza il momento del pagamento del corrispettivo.
Il collaudo finale, se non risultante da verbale scritto, è desumibile dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori.
La comunicazione telematica all’Enea (sito https://ristrutturazioni2018.enea.it) può essere eseguita personalmente dal contribuente che intende avvalersi della detrazione oppure dall’intermediario (tecnico, amministratore), che compila la dichiarazione per conto del cliente o del condominio.
Deve essere considerato, però che non tutti gli interventi di recupero edilizio su fabbricati abitativi devono essere comunicati all’Enea, ma soltanto quelli che comportino un effettivo risparmio energetico o che siano accompagnati dall’acquisto di elettrodomestici a risparmio energetico (classe A o A+), non negli altri casi.
Dunque, la semplice ristrutturazione dei servizi igienici di un’abitazione (per la quale spetta la detrazione IRPEF del 50%) non è oggetto di comunicazione all’Enea, in quanto non comporta alcun risparmio energetico.
La comunicazione all’Enea deve invece essere trasmessa quando, in conseguenza dell’intervento edilizio, si realizzi anche un risparmio energetico
Sul sito dell’Enea è disponibile una guida che riporta l’elenco degli interventi per i quali la comunicazione è richiesta, tra i quali, ad esempio, si annoverano:
installazione di infissi e serramenti delimitanti gli ambienti riscaldati dall’esterno o da vani freddi;
interventi di coibentazione delle pareti esterne o dei tetti, interventi edilizi di riduzione della trasmittanza dei pavimenti con il terreno; installazione di collettori solari per produzione di acqua calda o riscaldamento, sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione, pompe di calore, generatori di calore a biomasse, sistemi ibridi, impianti fotovoltaici; scalda-acqua a pompa di calore; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e di sistemi di termoregolazione degli ambienti; microgeneratori;
acquisto di elettrodomestici a risparmio energetico (solo se destinati a edifici abitativi ove sono stati eseguiti interventi edilizi a decorrere dal 1° gennaio 2017): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani di cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici di classe A o A+ per i forni.
L’Enea ha precisato che la comunicazione è necessaria anche nel caso in cui l’acquisto di elettrodomestici agevolabili sia collegato ad un intervento di ristrutturazione che non comporti risparmio energetico e che non rientri nell’elenco suddetto: ad esempio, la comunicazione va presentata nel caso di un acquisto di un elettrodomestico agevolato collegato al semplice rifacimento dell’impianto elettrico di un’abitazione (intervento per il quale, di per sé, non è richiesta la comunicazione all’ENEA).
In tale ipotesi, si ritiene che la comunicazione debba essere inviata entro 90 giorni dall’acquisto del bene.
Non è chiaro, al momento, quale sia la sanzione prevista per il mancato od omesso invio della comunicazione, ma si teme che essa consista nella decadenza dalle agevolazioni fiscali, come già stabilito in passato per l’omessa comunicazione all’ENEA degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Si raccomanda, dunque, di dedicare la massima attenzione al rispetto puntuale di tale adempimento, rivolgendosi eventualmente al proprio tecnico di fiducia.
Bonus Garanzia Giovani
Il Bonus Garanzia Giovani è esteso a tutto il nuovo anno, sono stati prorogati i termini per usufruire dell’incentivo occupazione che sarà valido anche per le assunzioni dal 01° gennaio al 31 dicembre 2019 come previsto dal Decreto Anpal del 28/12/2018.
Scheda carburante
Si rammenta nuovamente che dal 01 luglio 2018, per detrarre l’iva e per dedurre il costo sugli acquisti di carburanti per autotrazione, è necessario che il pagamento avvenga sempre con mezzi tracciabili. Dal 01° gennaio 2019 invece la scheda carburante andrà in pensione definitivamente e bisognerà sempre passare dalle fatture elettroniche. Le società che gestiscono distributori hanno già pensato ad una serie di servizi da mettere a disposizione dei loro clienti quali Qrcode (biglietto da visita digitale), carte petrolifere disponibili in versione classica che prepagata le quali consentono di acquistare il carburante e, a valle dell’operazione, di avere in automatico la fatturazione elettronica.
Bollo e-fattura
Per le fatture elettroniche il pagamento bollo deve essere eseguito entro il 20 del mese successivo al trimestre di emissione. Per quanto riguarda l’ammontare da versare per le e-fatture, sarà la stessa agenzia delle Entrate a comunicarlo al contribuente, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) all’interno dell’area riservata del contribuente presente nel sito stesso. Sul sito sarà messo a disposizione un servizio che permetterà agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito sul c/c o postale, in alternativa con modello F24. Rimane comunque inalterato la precedente modalità, che prevede il versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo oppure 29 aprile per gli anni bisestili, dopo aver calcolato quanto complessivamente dovuto per tutte le fatture elettroniche emesse durante tutto l’anno.