CIRCOLARE CIGS IN DEROGA E SAN. ARTI
Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD)
ACCORDO QUADRO REGIONALE 2014 – 2015
E’ stato sottoscritto in data 12 settembre 2014 fra Regione Piemonte, Inps e parti sociali il nuovo Accordo Quadro per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga.
Le disposizioni valgono fino a tutto il 2015, a partire dalla data di applicazione dei criteri gestionali previsti dal Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014.
Nell’anno in corso, a causa dell’incertezza sulle risorse e sull’approvazione di una regolamentazione di quadro nazionale, si è operato in reiterato regime di proroga fino alla data del 31 agosto 2014 dell’Accordo Quadro 2013, nella quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva disposto che le Regioni, nelle more di approvazione di un Decreto Ministeriale con nuove regole di gestione degli ammortizzatori in deroga, potevano concedere prestazioni di CIGD per periodi non superiori ad 8 mesi nel 2014.
Tale limitazione di carattere generale, subentra ai tetti di CIGD introdotti negli Accordi Quadro del biennio 2012/2013 e confermati nelle intese successive, intendendo con ciò il vincolo del non superamento di 910 giornate di richiesta, calcolati a partire dall’anno 2010, introdotto nell’Accordo Quadro 2013.
L’Accordo Quadro 2014 – 2015 conferma le deroghe ai criteri gestionali stabiliti dal Ministero, vale a dire il mantenimento del requisito dell’anzianità aziendale di 90 giorni per i lavoratori inseriti nelle domande di CIGD fino al 31/12/2014, che saliranno a 12 mesi di anzianità nel 2015, saranno esclusi dai benefici della CIGD a partire dal 2015 i datori di lavoro non imprenditori (Associazioni, Fondazioni, Enti, Studi Professionali ), e aziende in fase di cessazione di attività.
Ai fini gestionali si stabilisce che i limiti di concessione dell’integrazione salariale corrispondono a 11 mesi nel 2014 che equivalgono a 334 giorni e a 5 mesi nel 2015 pari a 151 giorni.
Si evidenzia inoltre che nel 2015 si ripartirà da zero, ma il limite di concessione pari a 5 mesi sarà più che dimezzato rispetto al 2014, pertanto occorrerà una gestione oculata dell’integrazione salariale.
Si precisa che i dubbi espressi sulle modalità di calcolo di tale vincolo temporale, se sui giorni richiesti o su quelli effettivamente fruiti, NON sono stati in realtà chiariti, pertanto al momento si attesta sul conteggio delle giornate di richiesta, che è l’unico praticabile per la Regione, salvo diverse disposizioni dall’INPS, di cui si terrà conto se verranno esplicitate.
Si ricorda inoltre che prima di dar corso alle sospensioni dal lavoro il Decreto richiede che vengano interamente utilizzati gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue e maturate.
Si sintetizza, nella seguente tabella, le principali differenze gestionali fra le due annualità considerate nell’Accordo Quadro 2014/2015:
Specifica | 2014 | 2015 |
Durata Massima domande | 3 mesi | 3 mesi |
Durata massima richiesta CIGD | 334 giorni (11 mesi) | 151 giorni (5 mesi) |
Anzianità del lavoratori | 90 giorni | 12 mesi |
Datori di lavoro esclusi | Datori di lavoro domestico | Datori di lavoro non imprenditori, datori di lavoro domestico |
Causali escluse | Dal primo settembre domande riferite a cessazioni di attività, totale o parziale, salvo che per apprendisti coinvolti in procedure di CIGS per cessazione | Domande riferite a cessazioni di attività, totale o parziale |
Iscrizione San.Arti. Titolari d’imprese artigiane, soci, collaboratori e loro familiari
Nella riunione del 31 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione, in applicazione dell’accordo Interconfederale 29/07/2013, ha deliberato l’estensione della possibilità d’iscrizione volontaria al Fondo San.Arti. dei Titolari d’imprese artigiane, dei Soci, dei Collaboratori e dei loro familiari.
Quest’ultimi possono volontariamente iscriversi a San.Arti. a partire dal 1 giugno fino al 31 ottobre di ogni anno. Per questa annualità il termine è prorogato al 15 dicembre 2014.
L’iscrizione avviene, via web, mediante una scheda informatica dedicata sul sito internet del Fondo (www.sanarti.it).
La quota contributiva annuale prevista per gli imprenditori, i soci, e collaboratori dell’impresa artigiana è pari ad € 295.00; mentre la quota contributiva annuale prevista per i familiari dell’imprenditore artigiano, del socio e del collaboratore è calcolata sulla base della fascia di età che va da € 110.00 ad € 175.00.
Per tutte le tipologie di iscritti il versamento del contributo dovrà essere effettuato con bollettino postale.
I soggetti per i quali verrà effettuata l’iscrizione avranno diritto alle prestazioni sanitarie integrative a partire dal 1 gennaio del successivo anno solare.
Il Fondo San.Arti. fornisce Assistenza Sanitaria coprendo una vasta area di competenze mediche, operando dalla prevenzione sanitaria fino all’ operatività.
L’elenco completo delle prestazioni sanitarie e le modalità di accesso alle stesse sono consultabili e scaricabili nella sezione “Documenti” del portale internet del Fondo (www.sanarti.it).
Per maggiori informazioni e approfondimenti è possibile chiamare i nostri uffici richiedendo della rag.a Milena Cherubin.