MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Oggetto: misure di sostegno alle imprese – Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 CURA ITALIA – indennità ai lavoratori autonomi – credito d’imposta sui canoni di locazione – credito d’imposta per la sanificazione dei locali – AGGIORNAMENTI
Sulla base di alcune risposte fornite dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate e delle notizie comparse sulla stampa specializzata quotidiana, riteniamo opportuno fornirvi alcuni aggiornamenti sintetici sui temi in oggetto che attualmente rappresentano le principali misure di sostegno alle imprese di natura fiscale.
Facciamo, comunque, presente che le norme in vigore sono sancite da un decreto legge, che entro 60 giorni (entro il 16 maggio p.v.) dovrà essere convertito in legge e che, dunque, in tale sede potrà essere oggetto di modifiche anche ampie, in relazione alle quali si renderanno necessari ulteriori chiarimenti.
Indennità lavoratori autonomi (600 euro):
Sono ammessi all’indennità i seguenti soggetti, che non siano titolari di pensione né di reddito di cittadinanza e che siano attivi al 23 febbraio scorso (con partita IVA aperta):
– artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni previdenziali dell’INPS: sia imprenditori individuali, sia soci di società artigiane o commerciali che prestano attività lavorativa nella società
– coltivatori diretti
– lavoratori autonomi privi di cassa professionale e i collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla gestione separata INPS.
Sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla propria cassa previdenziale autonoma (geometri, architetti, avvocati, veterinari, commercialisti) e gli iscritti all’INPS, che siano anche iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.
E’ dubbio se l’indennità competa anche ai collaboratori delle imprese familiari, i quali, giuridicamente, non sono imprenditori: bisognerà attendere che il Ministero si esprima in merito.
E’ dubbio se siano ammessi all’indennità gli agenti di commercio, i quali sono iscritti sia all’INPS gestione commercianti, sia all’Enasarco: dunque, essendo iscritti ad un’altra forma previdenziale obbligatoria, diversa dall’INPS, secondo un’interpretazione letterale della legge, ne sarebbero esclusi.
Il Ministero dello Sviluppo Economico si è riservato di fornire risposte e chiarimenti sull’argomento nei prossimi giorni.
L’indennità non è soggetta ad imposizione fiscale ed è corrisposta dall’INPS, previa domanda da inoltrare telematicamente: l’INPS, con un messaggio del 20 marzo, ha comunicato che darà istruzioni operative con apposita circolare che sarà resa pubblica entro la fine del mese di marzo.
Attenzione: come prime indicazioni per fruire di tale agevolazione è necessario acquisire da ciascuno il PIN INPS individuale indispensabile per inoltrare la richiesta di contributo. Vi consigliamo quindi di procedere – ove già non lo abbiate fatto – alla acquisizione di tale Pin attraverso il sito INPS (www.serviziweb2.inps.it/RichiestaPin ).
Alternativamente, se la procedura lo consentirà, provvederemo direttamente noi attraverso il cassetto previdenziale personale di ogni iscritto a cui abbiamo già accesso tramite delega.
Nel caso non fosse per noi possibile procedere direttamente come sopra indicato Vi informeremo tempestivamente.
Credito d’imposta per canoni di locazione di botteghe e negozi
Le imprese che conducono in affitto i locali (identificati catastalmente alla categoria C/1), dove svolgono la loro attività, potranno fruire di un credito d’imposta del 60% del canone dovuto per il mese di marzo.
I fabbricati in categoria C/1 sono solitamente i negozi, i bar e ristoranti e gli altri esercizi a destinazione commerciale (si raccomanda di verificare la descrizione del locale indicata sui contratti).
Il credito non è riconosciuto nel caso di affitto d’azienda che comprenda il fabbricato e nel caso di locazione di fabbricati diversi da quelli classificati in categoria C/1: ad esempio, laboratori artigianali (C/3), depositi e magazzini (C/2), alberghi o capannoni industriali o agricoli (categoria D); nel caso in cui nello stesso contratto siano concessi in locazione più fabbricati, parte di categoria C/1, parte di altra categoria, con pattuizione di un canone unitario, il credito spetterà solo in parte, proporzionalmente ai valori catastali dei fabbricati locati.
Il beneficio non compete, inoltre, a quelle attività rimaste aperte dopo il decreto dell’11 marzo 2020 (cioè, ad esempio: le attività di vendita di generi alimentari e di altri beni di prima necessità, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, le lavanderie) e neppure ai lavoratori autonomi.
Il credito (codice tributo 6914) è fruibile a decorrere dal 25 marzo 2020, mediante compensazione con debiti tributari o contributivi sul modello F24; il modello F24 deve essere inviato esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel) oppure mediante intermediario abilitato (il nostro Studio); non può essere utilizzato il sistema home banking del contribuente.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Possono beneficiare dell’agevolazione sia le imprese di ogni tipo (anche le società), sia i lavoratori autonomi (professionisti).
Essa consiste in credito d’imposta in misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, fino al limite massimo di spesa di euro 20.000 per ciascun beneficiario (dunque, il credito massimo fruibile da ciascuno è di euro 10.000).
Secondo le vigenti norme in materia sanitaria, in linea generale, per attività di “sanificazione”, si intendono “le operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante attività di pulizia o disinfezione o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima, per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione oppure per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà essere emanato entro il prossimo 16 aprile, saranno stabiliti con precisione i criteri e le modalità di applicazione del suddetto credito.
E’, comunque, già stabilito un limite massimo di euro 50 milioni di spesa per l’anno 2020 a carico dello Stato, per sui si presume che le domande saranno soddisfatte soltanto fino ad esaurimento dello stanziamento complessivo previsto, salvo eventuali ulteriori rifinanziamenti nel bilancio statale.
Ci riserviamo di aggiornarVi puntualmente in merito alle ulteriori novità.