ILLUSTRAZIONE DELLE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018 N. 119 CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2019 – INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI DAL 1° LUGLIO 2019
Con riferimento all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica che, come noto, scatterà con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il decreto legge n. 119/2018 (articoli da 11 sino a 14) ha introdotto alcune semplificazioni in materia di emissione delle fatture elettroniche e di registrazione delle medesime, che sintetizziamo come segue.
1. Obbligo di fatturazione elettronica
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda soltanto le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti in Italia: dunque, ne sono escluse tutte le operazioni con controparti estere: esportazioni, importazioni, operazioni intracomunitarie; queste ultime continueranno ad essere documentate con fatture cartacee.
Tuttavia l’emissione di fattura elettronica anche in taluni casi di operazioni con soggetti non residenti potrà evitare adempimenti in via di introduzione (c.d. esterometro) sul punto saremo più precisi non appena saranno forniti chiarimenti ministeriali.
2. Termine per l’emissione della fattura elettronica “immediata”
Per quanto attiene alle operazioni per le quali non è obbligatorio (o comunque è emesso) il documento di trasporto, la fattura elettronica “immediata” deve essere emessa nel giorno stesso di compimento dell’operazione.
Il legislatore, rendendosi conto della difficoltà pratica che richiede l’emissione immediata di una fattura elettronica nel giorno stesso dell’operazione, è intervenuto su un duplice fronte:
- Per il primo semestre 2019, ha previsto una fortissima riduzione delle sanzioni per emissione tardiva della fattura:
- non si applicano sanzioni se il documento elettronico è emesso entro il termine per la liquidazione IVA relativa al periodo di effettuazione dell’operazione;
- la sanzione è ridotta dell’80% se la fattura è emessa in formato elettronico oltre il termine previsto per la liquidazione IVA del periodo di effettuazione, ma, comunque, entro il termine previsto per la liquidazione del periodo successivo.
- A decorrere dal 1° luglio 2019, cambieranno poi le regole:
La fattura elettronica “immediata” potrà essere emessa entro 10 giorni dal compimento dell’operazione (anziché il giorno stesso dell’operazione, come avviene ora).
Dunque, se la vendita di un bene è compiuta il 26 giugno e non è documentata da ddt, sarà possibile emettere la fattura elettronica entro il 6 luglio 2019 (e non necessariamente il 26 giugno stesso, come previsto attualmente); la fattura, ancorché datata 6 luglio 2019, dovrà recare l’indicazione che l’operazione è avvenuta in data 26 giugno, al fine di consentire di imputare, in sede di registrazione, la relativa imposta nella liquidazione del mese di giugno e non in quella di luglio.
Per quanto attiene le operazioni per le quali viene emesso il documento di trasporto, non cambiano le regole, per cui la fattura elettronica “differita” potrà essere emessa, come ora, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, purché la relativa imposta sia registrata ed imputata nella liquidazione del mese in cui le medesime sono state effettuate.
3. Termine per la registrazione della fattura emessa
Tutte le fatture elettroniche emesse (immediate o differite) devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma con imputazione dell’imposta al mese in cui è avvenuta l’operazione.
4. Numerazione delle fatture d’acquisto
E’ stato abolito l’obbligo di numerare progressivamente le fatture d’acquisto e le bollette doganali ricevute: dunque non è più necessario attribuire il cosiddetto “protocollo IVA”.
Si ritiene, però, opportuno, per ragioni di ordine contabile (gli art. 2214 e 2216 del codice civile prevedono la registrazione cronologica delle operazione), mantenere la numerazione progressiva non solo delle fatture, ma anche di tutti gli altri documenti contabili relativi ad operazioni non rilevanti ai fini IVA (quietanza di premi assicurativi, avvisi di liquidazione e quietanze di tasse ed imposte, interessi passivi, oneri bancari, acquisti non soggetti all’imposta, documentazione dei costi del personale, ecc).
5. Imputazione dell’imposta detraibile nelle liquidazioni IVA
L’imposta relativa ai documenti d’acquisto ricevuti ed annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, è ricevuta in data 7 luglio una fattura elettronica relativa ad un’operazione d’acquisto avvenuta il 25 giugno; se la registrazione della fattura d’acquisto ricevuta il 7 luglio, avviene entro il giorno 15, la relativa imposta potrà essere detratta nella liquidazione relativa al mese di giugno, ancorché, appunto, la registrazione sia avvenuta nel corso del mese successivo (purché entro il giorno 15 luglio); se, invece, la registrazione avvenisse oltre il 15 luglio, la detrazione avverrà nel mese della registrazione.
6. Obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi
E’ introdotto per la generalità dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, bar) l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo decorre:
- dal 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati che abbiano conseguito un volume d’affari superiore ad euro 400.000 (supponiamo si debba far riferimento al volume d’affari 2018, nel silenzio della legge);
- dal 1° gennaio 2020 per tutti i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati.
Saranno emanati Decreti Ministeriali che conterranno ipotesi di esonero per specifiche categorie di operatori al dettaglio.
La trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi sarà eseguita automaticamente alla chiusura di ogni giornata dal registratore di cassa, collegato telematicamente all’Agenzia delle Entrate mediante la linea telefonica.
Con la trasmissione elettronica dei dati, ovviamente, decade l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi manuale.
Per gli anni 2019 e 2020 è riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa, sino al limite massimo di euro 250 per l’acquisto di nuovi registratori di cassa (chiamati “registratori telematici – RT”) ovvero sino ad euro 50 per l’adeguamento tecnologico dei registratori esistenti, idonei al soddisfacimento delle nuove disposizioni legislative.
Il contributo è erogato mediante sconto sul prezzo praticato dal fornitore; quest’ultimo godrà di un credito d’imposta corrispondente allo sconto riconosciuto alla clientela.
Adempimenti per l’emissione di fatture elettroniche dal 1° gennaio 2019
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento soprattutto per quanto riguarda l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica e i conseguenti adempimenti organizzativi che dovremo assolvere insieme: ricordiamo in particolare la necessità di disporre di un software adeguato per l’elaborazione delle fatture elettroniche, il loro invio al Sistema di Interscambio Dati dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione delle fatture fornitori, e la conservazione elettronica di tutte le fatture.
In questi giorni i nostri uffici stanno contattando tutti i clienti per fissare un incontro a gruppi nel quale verrà illustrato il programma da utilizzare per gli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica.