FORMAZIONE OBBLIGATORIA TRIENNALE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER TITOLARI DI ESERCIZIO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
È stata pubblicata sul BURP n. 31 del 06/08/2015 la Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 25-1952 che disciplina la gestione del corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale triennale peri titolari di esercizio in attività o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.
La L.R. n. 38/2006 recante ”Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevede infatti che la regione Piemonte promuova ed incentivi l’aggiornamento degli operatori in attività, per l’innalzamento e la riqualificazione del livello professionale ed imprenditoria
La delibera approva un apposito profilo formativo intitolato “Corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande”, sostituendo dal 1° marzo 2016 la precedente D.G.R. n. 103-120937 del 21/12/2009.
La deliberazione produrrà così gli effetti dal 1° marzo 2016, scadenza del 2° triennio formativo (2013 –2016) e inizio del 3° triennio di formazione (2016-2019).
Per quanto riguarda la scheda di rilevazione dati, scaricabile e compilabile dai Comuni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La Regione Piemonte, con la formazione obbligatoria, per ciascun triennio, promuove ed incentiva la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli operatori in attività nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande. Detta formazione obbligatoria si esplica con la frequenza al corso di formazione allo scopo di fornire ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati, elementi di aggiornamento sulle competenze teorico-pratiche in materia di igiene, sanità e sicurezza, finalizzati ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione di base acquisite dagli operatori anche attraverso la formazione per l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il percorso formativo standard è stato stabilito di 16 ore, comprensive di 1 ora per il test di valutazione, e prevede la trattazione delle seguenti materie:
Il corso si rivolge ai titolari di esercizio o loro delegati della somministrazione di alimenti e bevande già in possesso dei requisiti professionali.
Possono essere enti gestori del corso di formazione quelli convenzionati con la Direzione regionale
competente per la gestione dei corsi di formazione professionale per l’esercizio delle attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande
Il corso dovrà essere progettato e gestito dai medesimi e non necessitano di riconoscimento da parte della Città metropolitana o delle Province.
Il corso di formazione deve privilegiare una didattica attiva frontale. Il numero massimo dei partecipanti al corso non deve superare il numero di 20. Per giustificati motivi è possibile una formazione a distanza o in videoconferenza.
Le attività di formazione svolte in videoconferenza devono prevedere la presenza contemporanea del docente nell’aula frontale e del gruppo di apprendimento e devono essere documentate attraverso gli appositi registri didattici e delle presenze debitamente compilati sia nell’aula frontale che in quella collegata e vidimati dall’amministrazione provinciale territorialmente competente.
È possibile svolgere, previa comunicazione all’inizio del corso, un massimo del 25% del monte ore complessivo con l’utilizzo della Formazione a distanza (FAD), purchè l’agenzia formativa venga accreditata per la stessa e seguire le modalità previste dal Manuale Operativo Sinottico (MOS).
I costi per partecipante non subiscono variazioni rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale vigente.
La frequenza al corso è obbligatoria. Il requisito professionale è soggettivo ed è responsabilità individuale provvedere al fine del suo mantenimento.
Il corso avrà validità triennale rispetto alle seguenti scadenze 1/03/2010–1/03/2013, 1/03/2013–1/03/2016, 1/03/2016–1/03/2019, 1/03/2019-1/03/2022 e così via, indipendentemente dalla data di adempimento dell’obbligo formativo.
Per stabilire in quale triennio l’operatore debba frequentare il corso di formazione obbligatorio, è necessario verificare se il requisito professionale per l’esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazioni di alimenti e bevande (corso professionale, pratica commerciale, titoli di studio e REC pregresso) sia stato conseguito antecedentemente o nel corso del triennio di riferimento (1° triennio 1/03/2010-1/03/2013, già decorso; 2° triennio 1/03/2013-1/03/2016; 3° triennio 1/03/2016-1/03/2019 e così via).
A titolo esemplificativo si specifica che:
– nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all’1/03/2013 e di avvio dell’attività o di subingresso nell’attività entro il 31/08/2015, l’obbligo formativo dovrà essere assolto nel triennio 1/03/2013 -1/03/2016
– nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all’1/03/2013 e di avvio dell’attività o di subingresso nell’attività nel periodo compreso tra l’1/09/2015 e l’1/03/2016, l’esercente avrà l’obbligo di frequentare il corso entro il primo anno del triennio successivo, ovvero entro l’1/03/2017, fermo restando la decorrenza del successivo triennio dall’ 1/03/2016 all’1/03/2019
– nel caso di conseguimento del requisito successivamente all’1/03/2013 e di avvio dell’attività o di subingresso nell’attività nel periodo compreso tra l’1/03/2013 e l’1/03/2016, l’obbligo formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e perciò dall’1/03/2016 all’1/03/2019.
Per le casistiche sotto indicate l’obbligo formativo decorre:
– dal 1° marzo 2013 per coloro che abbiano conseguito l’idoneità all’esercizio del commercio nel settore merceologico alimentare (corso da 80 ore)
– dal 1° marzo 2016 per coloro che abbiano conseguito l’idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (corso da 130 ore o modulo integrativo da 50 ore al corso di 80 ore per la vendita alimentare).
Al discente che abbia frequentato il corso, previa valutazione del grado di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto a cura dell’ente gestore in conformità al modello indicando sul frontespizio del medesimo il triennio di riferimento.
L’amministrazione comunale è chiamata a svolgere un attento controllo sulla veridicità dei dati contenuti nelle attestazioni prodotte dagli operatori e sulla verifica della genuinità delle medesime.
Entro l’anno successivo al triennio di adempimento della formazione obbligatoria, il Comune, autorità competente al controllo, provvederà ad accertare l’assolvimento dell’esercente all’obbligo formativo sancito dalla L. R. n. 38/2006 comunicando l’accertamento tramite la compilazione di una apposita scheda di rilevazione dati stabilita dalla Regione Piemonte
Il Comune, qualora riscontrasse il mancato compimento della formazione obbligatoria, applicherà all’operatore le sanzioni della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande fino all’assolvimento dell’obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall’accertamento e l’applicazione immediata della sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 450,00.