DPCM 3 NOVEMBRE 2020 – NORME DI ATTUAZIONE – DECORRENZA DELLE MISURE PER ZONE ROSSE ZONE ARANCIONI E ZONE GIALLE.
CIRCOLARE n. 18/2020
Come comunicato con nostra circolare n. 17/2020 inviata ieri pomeriggio, tutte le misure di contenimento del contagio da COVID 19, contenute nel DPCM 03 novembre 2020, entrano in vigore oggi 06 novembre 2020.
E’ infatti stata emanata l’ordinanza del Ministero della Salute che individua le Regioni nelle quali si è constatato uno scenario di elevata gravità (c.d. ZONE ARANCIONI) e le Regioni nelle quali si è constatato uno scenario di massima gravità (c.d. ZONE ROSSE) e che quindi da efficacia al DPCM.
Come anticipato dai mezzi di informazione nazionali, le regioni sono state individuate come segue:
ZONA ROSSA:
– Piemonte – Lombardia – Valle d’Aosta – Calabria
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ZONA ARANCIONE
– Puglia – Sicilia
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Tutte le altre regioni rientrano nella cosiddetta Zona Gialla con limitazioni meno severe.
Rammentiamo nel seguito le principali disposizioni restrittive:
Nelle ZONE GIALLE
(ovvero tutto il territorio nazionale non rientrante in Zona Rossa od Arancione):
- Limitazione agli Spostamenti: Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 della mattina successiva: nessuno spostamento dalla propria abitazione salvo che sia motivato da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- Scuola: Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
- Centri commerciali: Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Nelle ZONE ARANCIONI
- Limitazioni agli Spostamenti e Autocertificazioni: È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione (che si allega). Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.
- Ristorazione ed attività di somministrazione: Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. In tema di asporto e consegna a domicilio, valgono le disposizioni già in vigore durante il lockdown di primavera.
Nelle ZONE ROSSE
- Limitazione agli Spostamenti e Autocertificazioni: È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.
- Attività commerciali: sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio ad esclusione delle attività elencate nell’allegato 23 al DPCM 03/11/2020 (già trasmesso ieri con nostra circolare 35/2020 e che si allega anche alla presente per comodità di consultazione); E consentita la vendita con strumenti di vendita a distanza (social, web, corrispondenza ecc.);
- Servizi alla persona: sono sospese tutte le attività di “servizi alla persona” ad esclusione delle attività elencate nell’allegato 24 al DPCM 03/11/2020 (già trasmesso ieri con nostra circolare 35/2020 e che si allega anche alla presente per comodità di consultazione);
- Ristorazione: Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Sport e Attività Motoria: Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina. È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.
Restano consentite pertanto tutte le attività produttive diverse da quelle sopra citate (Industria e artigianato, commercio all’ingrosso attività professionali e dei servizi).