COMUNICAZIONI
Novità dal Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 – “Decreto Crescita”
Compilazione Esterometro
A decorrere dal prossimo 31 maggio 2019, la trasmissione dell’elenco delle operazioni effettuate da e nei confronti di soggetti non residenti avrà scadenza mensile, pertanto le operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 dovranno essere comunicate entro il 31 maggio 2019, quelle del mese di maggio 2019 entro il 30 giugno 2019 e così via per i mesi successivi; pertanto TRATTANDOSI DI OPERAZIONI PER LE QUALI NON ABBIAMO A DISPOSIZIONE IL DOCUMENTO ELETTRONICO DOVRA’ ESSERE VOSTRA CURA FARCENE PERVENIRE COPIA TEMPESTIVAMENTE.
Ricordiamo di seguito le operazioni da includere nel suddetto esterometro:
Fatture emesse in forma cartacea (non trasmesse elettronicamente all’SDI) per le operazioni di cessione e/o prestazione intracomunitaria;
Fatture emesse in forma cartacea (non trasmesse elettronicamente all’SDI) per prestazioni verso soggetti extra UE;
Fatture ricevute per acquisti intracomunitari di beni;
Fatture ricevute per acquisti di servizi da soggetti UE ed extra UE.
Le fatture di importazione ed esportazione non vanno indicate in quanto vi è emissione di bolletta doganale.
Ricordiamo inoltre che tale adempimento non riguarda i soggetti forfettari.
Fatture ricevute da professionisti con ritenute d’acconto
Si ricorda che in caso di ricezione di fatture da professionisti con ritenuta d’acconto quest’ultima è da versare entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura. Pertanto è necessario che facciate pervenire copia della fattura all’ufficio paghe per adempiere al versamento della ritenuta stessa nei tempi previsti.
Fatturazione elettronica/archiviazione sostitutiva per coloro che non utilizzano il sistema Zucchetti da noi gestito.
Si comunica A COLORO CHE NON UTILIZZANO I NOSTRI SISTEMI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ZUCCHETTI:
Che è necessario trasmetterci ogni mese o trimestre i file relativi alle fatture di acquisto e di vendita separatamente in una cartella ZIPPATA al cui interno ci siano direttamente i file xml e non altre sottocartelle al fine di poter procedere all’importazione dei dati da parte nostra;
Possibilmente i file dovrebbero comprendere per gli acquisti la data di ricezione del documento e per le vendite la data di emissione/trasmissione del documento (diversamente ci devono essere comunicate per poter contabilizzare correttamente i documenti).
Che è necessario provvedere all’archiviazione digitale sostitutiva di tutti i documenti di acquisto e vendita sulle piattaforme prescelte, verificando che siano presenti tutte le fatture ricevute ed emesse, anche quelle eventualmente presenti nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e non transitate sulla piattaforma prescelta (in quest’ultimo caso il caricamento del documento sull’archivio dovrà essere manuale).
Di seguito Vi illustriamo alcune novità di carattere fiscale introdotte dal cosiddetto “Decreto Crescita”, recentemente approvato dal Governo ed ora in attesa di conversione in legge (entro il prossimo 29 giugno).
Super ammortamenti – articolo 1
L’articolo 1 del decreto ha reintrodotto la possibilità di applicare il super ammortamento in misura del 30% sul costo d’acquisto dei beni mobili strumentali nuovi acquistati tra il 1° aprile 2019 ed il 31 dicembre 2019.
Sono ammessi all’agevolazione anche i beni ordinati nel corso del 2019, ma consegnati entro il 30 giugno 2020, purché, entro il 31/12/2019, sia stato pagato al fornitore un acconto pari almeno al 20% del prezzo d’acquisto.
Sono esclusi dall’agevolazione, oltre che gli acquisti di qualunque bene strumentale usato, gli acquisti di autovetture (anche se siano oggetto dell’attività d’impresa svolta, come nel caso degli autonoloeggi, taxi, autoscuole), mentre sono ammessi gli acquisti di autocarri, autobus e veicoli speciali.
Sono altresì esclusi dall’agevolazione gli acquisti di terreni e fabbricati e gli acquisti di impianti o macchinari che abbiano un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% annuo.
Si ricorda che le spese di acquisto si considerano sostenute al momento della consegna del bene o, se diverso e successivo, al momento del trasferimento della proprietà; per i beni acquisiti mediante leasing, rileva il momento di consegna del bene all’utilizzatore.
In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 1.000, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 1.300.
Considerando, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, il maggior ammortamento annuale sarà di euro 60 per 5 anni (20% di 300), con un risparmio fiscale complessivo in termini di IRES (24%) di euro 72 (pari al 7,2% dell’investimento).
Mancata proroga del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo
Al contrario di quanto inizialmente annunciato, non è prevista alcuna proroga del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, che era stato introdotto qualche anno fa dall’articolo 3 del D.L. n. 145/2013.
Credito d’imposta alle PMI (piccole e medie imprese) per la partecipazione a fiere internazionali
L’articolo 49 del decreto riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgano all’estero, limitatamente alle spese per l’affitto di spazi espositivi, per l’allestimento di tali spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta nel corso dell’anno 2019 fino al limite massimo di spesa di euro 60.000.
Entro 60 giorni sarà approvato un decreto ministeriale che indicherà la procedura per l’ammissione al beneficio e l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito.
Il credito sarà riconosciuto ai richiedenti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, sino ad esaurimento dell’importo massimo complessivo stanziato, pari ad euro 5 milioni per l’anno 2020.
Deducibilità dell’IMU sui fabbricati strumentali
L’articolo 3 del decreto prevede (rispetto all’attuale 20%) un incremento della deducibilità dell’imposta municipale unica dovuta sui fabbricati strumentali (categorie D, C/1 ed A/10) nella determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF (imprenditori persone fisiche e società di persone) ed IRES (società di capitali).
Pertanto, l’IMU dovuta sui fabbricati strumentali sarà deducibile come segue:
nel 2019: 50%
nel 2020 e 2021: 60%
dal 2022: 70%
L’imposta rimarrà completamente indeducibile agli effetti dell’IRAP.
Incentivi per la valorizzazione edilizia – imposta di registro e accessorie in misura fissa
L’articolo 7 del decreto prevede che, sino al 31 dicembre 2021, ai trasferimenti di interi fabbricati ad imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che entro i successivi dieci anni provvedano alla demolizione e ricostruzione di nuovi immobili di classe energetica A o B, sia applicata l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna, in luogo delle aliquote proporzionali al valore dell’immobile trasferito.
Credito d’imposta per incentivi per gli interventi di efficienza energetica (articolo 10)
Con riferimento alle spese sostenute per interventi di efficienza energetica sui fabbricati di ogni tipo (caldaie ad alta efficienza, infissi, coperture isolanti), il soggetto che ha diritto alla detrazione d’imposta ai fini IRPEF o IRES (65% o 50% della spesa recuperabile in dieci anni) ha facoltà di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul prezzo dovuto al fornitore.
Il fornitore, pertanto, sconterà il prezzo di vendita ed a sua volta godrà di un credito d’imposta di pari importo da utilizzare in compensazione con debiti tributari, in cinque rate annuali di pari importo.
Le modalità di esercizio dell’opzione saranno determinate con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da approvarsi entro 30 giorni (quindi entro il 30 maggio).
Incentivi alle aggregazioni d’imprese (fusioni, scissioni, conferimenti) – articolo 11
In caso di operazioni di scissione o fusione ovvero in caso di conferimenti d’azienda che coinvolgano imprese operative da almeno due anni, i maggiori valori iscritti dal soggetto risultante dalla fusione o dalla scissione o dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o ad incremento dei beni strumentali materiali o immateriali, sono riconosciuti ai fini fiscali (quindi con ammortamenti deducibili ai fini fiscali), in assenza del pagamento di alcuna imposta.
Fatturazione elettronica delle operazioni con la Repubblica di San Marino
Anche le operazioni con soggetti residenti a San Marino sono soggette a fatturazione elettronica; le relative modalità saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e con provvedimento specifico del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo scatterà dopo l’emanazione dei suddetti provvedimenti attuativi.
Rottamazione delle cartelle emesse dai Comuni, Regioni ed altri enti locali – articolo 15
Tali enti hanno facoltà di disporre, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi, entro il 29 giugno 2019), l’esclusione delle sanzioni in relazione ai provvedimenti di ingiunzione già notificati ai contribuenti entro il 31 dicembre 2017 e di stabilire, con proprio provvedimento, le modalità ed i tempi di pagamento rateale delle somme residue (quindi escluse le sanzioni), nonchè le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di definizione da parte del contribuente che intende avvalersi della definizione.
Rifinanziamento legge Sabatini (articolo 20 del decreto)
E’ stato rifinanziato con due milioni di euro il fondo disponibile per i contributi concessi a seguito dell’acquisto di macchinari o impianti ed altri beni strumentali nuovi, stipulando un contratto di finanziamento o un contratto di leasing.
Si ricorda che il contributo previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, è commisurato ad un tasso d’interesse ipotetico del 2,75% annuo per cinque anni e comporta, nella sostanza, un contributo complessivo in conto impianti pari al 7,17% del costo del bene strumentale acquisito.
I termini e le modalità di accesso a tale agevolazione sono già state illustrate nella nostra circolare del 22 febbraio 2017, che invieremo ai clienti interessati.
Nuovo tipo di agevolazione Sabatini (articolo 21 del decreto)
E’ stato stabilito che i contributi di cui al citato articolo 2 del D.L. 69/2013 siano concessi alle imprese che intendano realizzare investimenti in beni strumentali nuovi mediante finanziamenti, ma che si impegnino ad eseguire aumenti di capitale sociale da parte dei soci in più rate, in corrispondenza delle scadenze dal piano d’ammortamento del finanziamento.
In tali ipotesi, il contributo è rapportato agli interessi convenzionali sul finanziamento di durata quinquennale calcolati al tasso del 5% annuo per le micro e piccole imprese e del 3,575% annuo per le medie imprese (anziché del 2,75% come nel caso della Sabatini non assistita da aumento di capitale).
In sostanza il contributo in conto impianti sale al 13% per le piccole e micro imprese ed al 9,3% per le medie imprese.
Si rammenta che:
– le micro imprese hanno un fatturato ed un attivo di bilancio non superiore a 2 milioni di euro ed occupano non più di 10 addetti;
– le piccole imprese hanno un fatturato ed un attivo di bilancio non superiore a 10 milioni di euro ed occupano non più di 50 addetti;
– le medie imprese hanno un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, un attivo di bilancio non superiore a 43 milioni di euro ed occupano non più di 250 addetti.
Ci riserviamo di aggiornarVi puntualmente se, in sede di conversione in legge del decreto (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione), saranno apportate modifiche alle norme appena illustrate.