
CIRCOLARE NR. 9 15/04/20
Oggetto: articoli 1 e 13 decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 – decreto liquidità
Il decreto legge in oggetto, oltre a stabilire la sospensione di taluni versamenti tributari e contributivi sino al 30 giugno 2020 (illustrata in separata circolare), prevede distinti interventi ad opera di SACE e del Fondo Centrale di Garanzia PMI volti a fornire garanzie a favore degli istituti bancari che eroghino alle imprese mutui con determinate caratteristiche.
Gli interventi si possono sintetizzare come seguono:
1. Garanzia dello Stato del 100% dell’ammontare di nuovi finanziamenti concessi a PMI, persone fisiche esercenti attività d’impresa (imprese individuali) ovvero esercenti arti o professioni (lavoratori autonomi), concessa gratuitamente e senza valutazione del rischio.
L’importo del finanziamento non può essere superiore al 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata (anno 2018) e, comunque, non può superare l’importo di euro 25.000.
La durata massima è di 6 anni, con un periodo di preammortamento (durante il quale si pagano solo gli interessi, senza restituire il capitale) sino a 24 mesi.
Il tasso d’interesse è parametrato a indici variabili (tasso di “Rendistato” e tasso CDS a 5 anni), comunque molto bassi e largamente inferiori alle normali condizioni di mercato.
I finanziamenti sono concessi pressochè senza istruttoria (quindi, sono automatici); è semplicemente richiesta una autocertificazione per attestare che il beneficiario è stato danneggiato dall’emergenza COVID-19.
2. Garanzia dello Stato (o attraverso Confidi) del 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria di durata fino a 72 mesi (6 anni) e di importo non superiore al maggiore dei seguenti parametri:
– il doppio della spesa per lavoro dipendente per il 2019 o l’ultimo anno disponibile (compresi i contributi);
– il 25% del fatturato totale del 2019;
3. Garanzia dello Stato (90%) e di Confidi (10%) dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria di durata fino a 72 mesi (6 anni) a favore di imprese che attestino di aver subito danni per l’emergenza COVID-19, con ricavi fino ad euro 3,2 milioni nel 2019; il valore del finanziamento è pari al 25% dei ricavi predetti (quindi, al massimo, euro 800.000).
4. Garanzia dello Stato per l’80% per le operazioni finanziarie che non rientrano nei punti precedenti.
L’importo massimo ammesso alla garanzia per singola impresa è fissato in euro 5 milioni.
La garanzia è concessa anche a favore di imprese che presentano, alla data di richiesta della medesima, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” ovvero “scadute o sconfinate deteriorate”, sa tale certificazione è successiva al 31 gennaio 2020.
Sono inammissibili alla garanzia pubblica le richieste presentate da imprese che hanno esposizioni classificate come “sofferenze” dagli istituti bancari.
Da una prima lettura della norma e dai commenti dottrinari relativi, sembrerebbe comunque che, al fine di potere accedere alla concessione dei finanziamenti di cui ai punti 2 – 3 – 4 suddetti, l’impresa richiedente sia sottoposta a giudizio di meritevolezza da parte della banca erogante, giudizio che dovrà senz’altro tenere conto dell’esistenza della garanzia pressoché totale rilasciata dallo Stato (SACE o Fondo di Garanzia). Un vaglio di meritevolezza da parte della banca erogante sarà eseguito anche in merito ai finanziamenti di cui al punto 1.
Le garanzie sopra illustrate sono previste per mutui contratti sino al 31 dicembre 2020.
Si precisa che i limiti dimensionali per le definizioni di PMI (Piccole Medie Imprese sono i seguenti:
1) Sono Medie Imprese quelle che:
– Occupano meno di 250 persone;
– Hanno un fatturato annuo non superiore ad euro 50 milioni oppure un attivo di bilancio non superiore ad euro 43 milioni.
2) Sono Piccole imprese quelle che:
– Occupano meno di 50 persone;
– Hanno un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3) Sono microimprese quelle che:
– Occupano meno di 10 persone;
– Hanno un fatturato annuo fino a 2 milioni di euro.