CIRCOLARE NR. 8 15/04/20
Oggetto: ulteriori proroghe delle scadenze per i versamenti fiscali e contributivi e per altri adempimenti fiscali stabilite del decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020
Il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 prevede una serie di proroghe che si affiancano a quelle già disposte con il decreto “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020.
Si propone una sintesi dei provvedimenti.
Adempimenti fiscali diversi dai versamenti:
Sospensione di tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti in scadenza fra l’8 marzo e il 31 maggio: la scadenza è rinviata al 30 giugno.
Non sono sospesi i termini per l’emissione delle fatture elettroniche.
E’ stato invece precisato, pochi giorni fa, che il termine per la comunicazione dei corrispettivi mensili di febbraio e marzo è rinviato al 31 maggio, alla stessa scadenza prevista per la comunicazione dei corrispettivi di aprile.
Sono compresi nella sospensione i termini di registrazione dei contratti di locazione e di versamento dell’imposta di registro, nonché dei relativi rinnovi o proroghe.
Versamenti fiscali e contributivi
Il Decreto “Cura Italia” del 17 marzo aveva già stabilito per i contribuenti operanti in alcuni settori ritenuti maggiormente colpiti dall’emergenza, tra i quali sono compresi alberghi, imprese turistico ricettive, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, pub, gestori di ricevitorie del lotto, le seguenti sospensioni:
– sospensione del versamento IVA in scadenza il 16 marzo;
– sospensione dei versamenti per ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e per contributi in scadenza nel mese di marzo e nel mese di aprile (quindi, con scadenza entro il 30 aprile), sino al 1° giugno 2020 (il 31 maggio è domenica).
Per tutti gli altri contribuenti (operanti in settori diversi da quelli sopra indicati) che avessero avuto ricavi nel 2019 non superiori ad euro 2.000.000 era stabilita la sospensione del versamento IVA del 16 marzo e dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di marzo, sino al 1 giugno 2020.
Le somme sospese potranno essere pagate in unica soluzione entro il 1° giugno oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio (1 giugno) a settembre.
Nulla era previsto, in termini generali, per le scadenze di aprile e maggio.
Il nuovo decreto n. 23 dell’8 aprile 2020 stabilisce che i versamenti in scadenza in tale periodo sono sospesi e dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 ovvero in cinque rate mensili a partire da giugno.
La sospensione NON è generalizzata, infatti si riferisce soltanto ad alcuni versamenti: IVA, ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente ed assimilati (compensi agli amministratori), contributi INPS, premi INAIL; essa riguarda, però, tutti i contribuenti, indipendentemente dal settore di attività, che abbiano avuto un volume d’affari inferiore ad euro 50 milioni ed abbiano registrato una riduzione dei ricavi del 33% in marzo 2020 rispetto a marzo 2019, per le scadenze di aprile ed in aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, per le scadenze di maggio.
Per i contribuenti sopra i 50 milioni di fatturato, la riduzione dei ricavi deve essere di almeno il 50%.
In sintesi:
Si precisa che sono oggetto di proroga soltanto i seguenti versamenti:
– imposta sul valore aggiunto (IVA) con scadenza naturale il 16 marzo, 16 aprile ed il 16 maggio;
– le ritenute fiscali soltanto sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati con scadenza naturale il 16 marzo, il 16 aprile ed il 16 maggio;
– i contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL) sia personali (artigiani e commercianti, agricoltori), sia relativi ai dipendenti, con scadenza naturale il 16 marzo, il 16 aprile ed il 16 maggio.
Non sono, invece, prorogati:
– le ritenute fiscali diverse da quelle sui redditi dei dipendenti: ad esempio, quelle sulle parcelle dei professionisti, quelle sulle provvigioni agli agenti;
– le tasse di ogni altro genere, comprese la tassa sulle concessioni governative e l’imposta di bollo, nonché i tributi locali (IMU, TARI), salvo che siano disposte proroghe dai Comuni.
Rimessione in termini per versamenti tardivi.
Considerata la situazione di confusione generatasi nel mese scorso, l’articolo 21 del nuovo decreto n. 23 dell’8 aprile 2020 prevede la rimessione in termini per chi abbia eseguito tardivamente un versamento nei confronti di qualunque ente della pubblica amministrazione (non sospeso dal decreto del 17 marzo) in scadenza dal 16 marzo sino al 16 aprile: il versamento sarà, comunque, considerato tempestivo, se eseguito entro il 16 aprile, senza applicazione di alcuna sanzione.
Si tratta, ad esempio, delle ritenute su parcelle in scadenza il 16 marzo (parcelle pagate in febbraio) oppure della tassa di libro (tassa CC.GG.) scaduta il 16 marzo e non oggetto di proroga al 31 maggio.
Questi tributi potranno essere pagati entro il 16 aprile senza sanzioni.
Richiamando quanto già comunicato in precedenti circolari, si ricorda che:
– la rateizzazione degli avvisi bonari NON è stata sospesa;
– la rateizzazione delle somme trimestrali dovute in seguito ad accertamento con adesione, acquiescenza agli avvisi di accertamento ovvero a mediazioni con l’Agenzia delle Entrate NON è stata sospesa;
– la rateizzazione delle cartelle di pagamento (emesse da Agenzia Entrate Riscossione – ex Equitalia) e degli avvisi di addebito emessi dall’INPS, è stata sospesa per le rate mensili in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020; dovranno essere pagate in unica soluzione entro il 30 giugno.