LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2021
Oggetto: Legge di bilancio per l’anno 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178) – credito d’imposta su investimenti in beni strumentali nuovi dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 e credito su spese pubblicitarie sostenute negli anni 2021 e 2022
Credito d’imposta su spese pubblicitarie – bonus pubblicità (art. 1 comma 608)
La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche on line, nella misura del 50% del valore della spesa.
Possono accedere al bonus le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettueranno nel 2021 e 2022 investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line; a differenza degli anni precedenti, il bonus non si applica alle spese per pubblicità sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, dunque è limitato alla pubblicità su carta stampata o su giornali on line.
Le modalità di presentazione dell’istanza sono state fissate con DPCM 18 maggio 2018 n. 90 e con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2018, utilizzando il modello da inviarsi al Dipartimento per l’Informazione della Presidenza del Consiglio, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate: il modello deve essere inviato tra il 1° e il 30 settembre di ciascun anno (2021 e 2022) indicando le spese già sostenute sino alla presentazione e quelle ancora da sostenere nell’anno di riferimento.
Va però considerato che il beneficio sarà concesso nel limite massimo di spesa di euro 50 milioni per ciascun anno, per cui, se perverranno istanze per importi superiori allo stanziamento, la percentuale del credito d’imposta spettante sarà ridotta proporzionalmente.
Credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1 commi 1054-1055)
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato il credito d’imposta spettante per l’investimento in beni strumentali nuovi, già previsto per l’anno 2020, anche agli acquisti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2021.
La proroga si sovrappone, in parte, a quanto già stabilito per l’intero 2020 dalla legge di bilancio dell’anno scorso (legge n. 160/219) ed, in parte, apporta alcune modifiche, migliorative per il contribuente.
Infatti, con decorrenza 16 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% del costo (anziché il 6% in vigore nel 2020) degli acquisti di beni strumentali nuovi (anche mediante leasing) ed in beni immateriali, posti in essere nel periodo di riferimento, con l’esclusione dei seguenti:
- autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori (gli autocarri sono, invece, ammessi al beneficio);
- beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% annuo;
- i fabbricati e le costruzioni.
Il limite massimo del costo ammissibile è di euro 2.000.000 per i beni materiali (quindi, il massimo credito conseguibile è di euro 200.000), mentre è di euro 1.000.000 per i beni immateriali (massimo credito euro 100.000).
Il credito spetta sia alle imprese, sia ai lavoratori autonomi, non costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né dell’IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni e sarà utilizzabile in compensazione con il modello F24 in tre annuali di pari importo (anziché le cinque stabilite per il 2020), a decorrere dall’anno di entrata in funzione: dunque, in caso di acquisto di un bene nel 2021 con immediata entrata in funzione, il credito sarà fruibile per un terzo già nel 2021 (subito dopo l’acquisto) e per gli altri due terzi nei due anni successivi (2022-2023).
Qualora i beni strumentali materiali siano acquistati nel periodo 16 novembre 2020 – 21 dicembre 2021 da imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di euro il credito potrà essere utilizzato immediatamente in un’unica quota annuale.
Del credito d’imposta possono beneficiare anche le imprese e i lavoratori autonomi che operano nel regime forfettario ex legge n. 190/2014.
Potranno godere del credito d’imposta anche quei beni acquistati dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali nuovi “Industria 4.0” (art. 1 commi 1056-1058)
Come già per il 2020, la legge di bilancio 2021 prevede, in relazione agli investimenti realizzati dalle sole imprese (non dai lavoratori autonomi) nel corso del periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 e dell’anno 2022, riguardanti beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione digitale o tecnologica dell’impresa (cosiddetto progetto “industria 4.0”), un più consistente credito d’imposta:
Investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021:
- 50% per investimenti sino a 2,5 milioni;
- 30% per investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni;
- 10% per investimenti tra i 10 e i 20 milioni;
- nulla per investimenti superiori a 20 milioni.
Sono compresi negli acquisti 2021 anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Investimenti effettuati nel 2022:
- 40% per investimenti sino a 2,5 milioni;
- 20% per investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni;
- 10% per investimenti tra i 10 e i 20 milioni;
- nulla per investimenti superiori a 20 milioni.
Sono compresi negli acquisti 2022 anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Le caratteristiche tecniche dei beni ammessi al credito Industria 4.0 sono fissate nell’allegato A alla legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232) e nella successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 marzo 2017.
Ne sono esclusi i fabbricati, le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e ciclomotori, i beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% ed altri particolari beni delle industrie alimentari, delle industrie dell’energia e dei trasporti e telecomunicazioni.
L’investimento nei beni ammessi al credito speciale Industria 4.0 deve essere accompagnato da una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o perito industriale che attesti che il bene ha i requisiti richiesti dalla legge e che è stato interconnesso al sistema aziendale; a differenza dal passato non è richiesto il giuramento del perito; nel caso in cui il costo unitario dei beni acquistati non superi euro 300.000, la perizia può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante; si ritiene che la perizia debba essere rilasciata prima della fine del periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale.
E’, inoltre, previsto il credito d’imposta del 20%, sino al tetto massimo di costi ammissibili di euro 1.000.000, per l’acquisizione di software compresi nell’elenco allegato sub B) alla legge 11 dicembre 2016 n. 232.
Del credito d’imposta possono beneficiare anche le imprese che operano nel regime forfettario ex legge n. 190/2014.
Il credito non concorre a formare la base imponibile delle imposte sui redditi né dell’IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni e sarà utilizzabile in compensazione con il modello F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione con il sistema aziendale dei beni ad alta tecnologia (allegato A e B della legge 232/2016).
Deve però essere precisato che la legge di bilancio (art. 1 commi 1052, 1060 e 1062 della legge 178/2020), per la fruizione di entrambi i crediti d’imposta (quello generale del 10% sui beni strumentali nuovi e quello speciale su beni ad elevata tecnologia ammessi ai benefici Industria 4.0), pone una serie di vincoli e condizioni, che è necessario riepilogare:
- sulle fatture e sui documenti d’acquisto è necessario indicare i riferimenti normativi; quindi, occorrerà la seguente annotazione “bene ammesso al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 1 commi 1054-1058 della legge 178/2020”;
- l’investimento in beni ammessi al credito speciale Industria 4.0 (40%-20%) di costo unitario superiore ad euro 300.000, come già anticipato, deve essere accompagnato da una perizia tecnica non giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale;
- le imprese che beneficiano del credito d’imposta Industria 4.0, a posteriori (quindi, successivamente all’investimento), devono inviare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico circa la natura e l’entità degli investimenti agevolati posti in essere, al fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia di tali misure agevolative; le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabilite da apposito decreto direttoriale, non ancora pubblicate; nessuna comunicazione è richiesta per gli investimenti ammessi al credito generale del 10%;
- il credito decade e, se già utilizzato in compensazione, deve essere restituito (senza interessi né sanzioni) qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello d’investimento i beni siano ceduti a terzi oppure destinati a strutture produttive situate all’estero (quindi, ad esempio, per evitare la decadenza dal beneficio, i beni acquistati nel 2021 dovranno essere mantenuti in azienda sino al 31 dicembre 2023);
- la fruizione del beneficio è condizionata al rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- sono escluse dal beneficio le imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001.
Il D. Lgs. 231/2001 stabilisce la responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui l’amministratore o dirigenti delle medesime commettano talune categorie di reati (tra cui i reati societari, i reati tributari, i reati contro la pubblica amministrazione) e prevede, oltre a sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, tra le quali vi è l’esclusione da “agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi”.
Dunque, il credito d’imposta in oggetto non sarà concesso o, se già riconosciuto, sarà revocato, qualora la società incappi nella responsabilità amministrativa prevista dal citato decreto 231, in conseguenza della commissione da parte del suo amministratore di uno dei reati ivi previsti.
Il beneficio sarà parimenti non concesso o, se già concesso, revocato, nel caso del mancato versamento di contributi INPS o Inail (anche per modesti importi, considerato che non sono stabilite soglie minime) o nel caso di mancato rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
In queste ipotesi, va considerato che, qualora si instaurasse un contenzioso, in caso di esito negativo, vi sarebbe a posteriori anche la revoca dei crediti d’imposta già fruiti.