PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI
Legge di bilancio per l’anno 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160) e Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con legge 19.12.2019 n. 157 – principali novità fiscali dal 1° gennaio 2020
Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle principali nuove disposizioni in materia fiscale contenute nella leggi in oggetto, in attesa che l’Agenzia delle Entrate pubblichi le relative circolari interpretative.
Proroga delle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie degli edifici abitativi (50%) e delle detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (65%).
La legge di bilancio prevede la proroga delle suddette detrazioni in relazione alle spese sostenute nell’intero anno 2020.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie di edifici abitativi (detrazione 50%) è confermato per il 2020 il tetto massimo di spesa di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare, in luogo di quello ordinario di euro 48.000.
In mancanza di ulteriori proroghe, a decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicheranno le agevolazioni previste a regime: 36% della spesa, con il limite massimo di spesa di euro 48.000 per ogni intervento edilizio.
Per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici la percentuale di detrazione è mantenuta anche per il 2020 al 65% (salvo alcune eccezioni), mentre sono confermati i limiti di spesa differenziati per tipo di intervento, ordinariamente previsti.
Gli interventi di riqualificazione energetica oggetto dell’agevolazione possono riguardare edifici di qualunque genere (abitativi e strumentali).
In relazione ad alcuni interventi per il risparmio energetico la percentuale di detrazione è stata confermata al 50% (in luogo di quella del 65%) in relazione alle spese sostenute nel 2019: finestre comprensive di infissi e schermature solari (si intendono tali quelle descritte nell’allegato M al D. Lgs. 311/2016).
In relazione agli impianti di climatizzazione invernale la detrazione è anch’essa del 50%, qualora siano utilizzate caldaie di classe A.
Non spetta alcuna detrazione se l’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia di classe inferiore alla A.
La detrazione è stata mantenuta al 65%, qualora l’impianto di climatizzazione sia munito, non solo di caldaia a condensazione di classe A, ma anche di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VII della comunicazione 2014/C 207/02 o si tratti di un impianto dotato di apparecchi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione); è altresì mantenuta la detrazione del 65% per l’acquisto di generatori di aria calda a condensazione.
Anche per questo tipo di interventi, in mancanza di ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2021 spetterà le detrazione ordinaria, pari al 36% della spesa sostenuta.
Si ricorda che la detrazione IRPEF, pari al 50% o al 65% della spesa sostenuta, potrà essere fruita in dieci rate annuali a decorrere dall’anno di sostenimento della spesa.
La detrazione riguarda soltanto l’IRPEF, per cui essa non può essere utilizzata in compensazione con altre imposte; dunque, i soggetti imprenditori o professionisti che si trovino nel regime forfettario di determinazione del reddito, per il quale pagano la speciale imposta sostitutiva del 15% (o del 5% nei primi cinque anni di attività), non potranno fruire della detrazione in relazione a tale imposta, ma potranno avvalersene soltanto se siano titolari di altri redditi soggetti ad IRPEF.
Lo stesso principio si applica per quei contribuenti persone fisiche che percepiscano canoni d’affitto da locazioni abitative soggetta a cedolare secca (21% o 10% in caso di canoni concordati); tale imposta, essendo un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, non è compensabile con le detrazioni del 50% o del 65%; ne consegue che coloro i quali programmino spese di ristrutturazione o di risparmio energetico per le quali spetta la detrazione IRPEF dovranno valutare se esercitare o meno l’opzione per la cedolare secca in relazione ai nuovi contratti da stipulare e se revocarla,in relazione ai canoni di locazione già in essere, in modo da assoggettarli ad IRPEF e compensarli con le descritte detrazioni.
Si precisa che, qualora l’intervento per il risparmio energetico riguardi parti comuni condominiali, la detrazione è estesa sino alle spese sostenute nell’anno 2021, con il limite massimo di spesa di euro 40.000, nelle seguenti misure: detrazione del 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; detrazione del 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica dalla parte comune in misura superiore a quella stabilità dal DM del 26 giugno 2015.
E’ stata confermata, dal decreto “milleproroghe” anche per il 2020 la detrazione IRPEF del 36% (introdotta dal 1° gennaio 2018) delle spese per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici abitativi esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nel limite di spesa per ogni unità immobiliare di euro 5.000; dunque, l’importo massimo detraibile per ogni abitazione sarà di euro 1.800, fruibile in dieci rate annuali.
Sono ammesse alla detrazione anche le spese per la sistemazione di aree verdi comuni condominiali.
Detrazioni IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
La legge di bilancio proroga per il 2020 anche il “bonus mobili”, già in vigore nel quadriennio 2016–2019, a favore di chiunque acquisti mobili o elettrodomestici da destinare ad un’abitazione ristrutturata, fruendo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie; è posta però la condizione aggiuntiva che gli interventi di recupero edilizio dell’abitazione siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Dunque il bonus spetterà per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, soltanto se destinati a fabbricati abitativi sui quali siano stati svolti interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2019; non sarà, invece, riconosciuto il bonus sui mobili, se i lavori eseguiti sull’edificio abbiano avuto inizio prima di tale data.
Anche in questo caso la misura della detrazione è del 50%, da calcolarsi sulla spesa per l’acquisto di mobili o elettrodomestici in misura non superiore, però, ad euro 10.000.
La detrazione è fruibile, ai soli effetti dell’IRPEF, in dieci rate annuali costanti, a decorrere dall’anno in cui la spesa è sostenuta.
Detrazioni IRPEF per il rifacimento di facciate ed intonaci – NOVITA’
A decorrere dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 è introdotto il cosiddetto bonus facciate che prevede una detrazione dall’imposta lorda del 90% della spesa per la tinteggiatura della facciata di edifici esistenti situati nelle zone urbanistiche A e B (centri storici ed aree totalmente o parzialmente edificate).
Oltre alla tinteggiatura delle pareti, sono inclusi gli interventi sui balconi, ornamenti e fregi e non è stabilito un limite massimo di spesa.
Sono però escluse le spese per gli infissi, i pluviali, gli impianti di illuminazione ed i cavi installati in facciata, nonché le spese di progettazione ed, in genere, le prestazioni professionali.
Qualora l’intervento non consista nella mera tinteggiatura, ma anche nel rifacimento dell’intonaco per più del 10% della superficie, per beneficiare della detrazione del 90%, occorrerà anche eseguire opere di riqualificazione energetica dell’edificio (cappotto termico sulla facciata).
La detrazione IRPEF, pari al 90% della spesa, è recuperabile in dieci quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento della medesima.
Rimane però fermo che, qualora l’intervento sulla facciata non abbia i requisiti per beneficiare della detrazione del 90% (ad esempio, perché l’edificio si trova in una zona urbanistica diversa dalle zone A o B oppure perché si procede al rifacimento dell’intonaco senza eseguire opere di riqualificazione energetica dell’edificio), sarà comunque possibile beneficiare della detrazione generale del 50% prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dei fabbricati abitativi in precedenza illustrata
Allo stesso modo, potranno beneficiare della detrazione del 50% gli interventi espressamente esclusi da quella del 90%: la sostituzione dei pluviali, degli impianti di illuminazione delle facciate, la posa di cavi.
Da ultimo si segnala che, secondo il tenore letterale della norma, sono ammessi all’agevolazione i pagamenti eseguiti nel corso del 2020, per cui nulla osta che possano fruire dell’agevolazione anche quelle opere già eseguite in precedenza (ad esempio nel 2019), ma pagate dopo il 1° gennaio ed entro il 31 dicembre 2020.
Bonus bebè e agevolazioni per figli a carico
Sono confermati anche nel 2020 tre tipi di contributi, erogati dall’INPS, a favore delle famiglie con figli in giovanissima età:
– il cosiddetto “premio alla nascita”, rappresentato da contributo di euro 800 una tantum per ciascun figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2017, per tutte le famiglie senza limiti di reddito, introdotto dall’articolo 1, comma 353 della legge 232/2016; la domanda può essere inoltrata già dopo il settimo mese di gravidanza ed entro un anno dalla nascita, accedendo al sito INPS oppure mediante un patronato o il contact center dell’Inps; si precisa che si tratta di una misura strutturale, che non necessita di proroghe annuali, per cui sarà applicata anche in anni successivi, salvo abrogazione;
– il “bonus asilo nido”, rappresentato da un contributo di euro 1.500 annuali per ogni famiglia (elevato ad euro 2.500 annuali per famiglie con ISEE compreso tra 25.000 e 40.000 e ad euro 3.000 annuali per famiglie con ISEE inferiore a 25.000) per gli anni 2020-2022 per la frequenza agli asili nido, sia pubblici che privati, per la durata di un triennio (per bambini da 0 a 3 anni) introdotto dall’articolo 1, comma 355 della legge 232/2016; il beneficio spetta per i nati dal 1° gennaio 2016 ed è erogato in 11 mensilità per un importo massimo di euro 136,36 (oppure di euro 227,27 o 272,72 per le famiglie disagiate), nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata in ciascun mese; il contributo è concesso per euro 1.500 a tutte le famiglie senza limiti di reddito, ma è più elevato in caso di famiglie con ISEE basso; tali contributi sono assegnati nel limite degli stanziamenti previsti annualmente dal Governo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande on line;
– è confermato, anche per i nati nel 2020, il bonus bebè (introdotto per i nati dal 1° gennaio 2015 in poi dall’articolo 1, commi 125-129 della legge 190/2014), che prevede un assegno erogato dall’INPS di euro 80 al mese per dodici mesi, per tutte le famiglie; l’assegno sarà invece più elevato per le famiglie più povere e, precisamente: di euro 160 mensili per le famiglie con ISEE non superiore ad euro 7.000 e di euro 120 mensili per le famiglie con ISEE compreso fra euro 7.000 ad euro 40.000.
Per il secondo figlio il bonus è elevato del 20%.
I contributi saranno erogati dall’INPS; la modalità di presentazione delle domande e di erogazione delle somme sono rinvenibili sul sito inps.it.
Si ricorda che, già da alcuni anni, è in vigore la detrazione d’imposta IRPEF del 19% per tutte le spese per la frequenza scolastica dei figli in ogni scuola (d’infanzia, primaria o secondaria, privata o pubblica), comprese le spese per la mensa scolastica ed i contributi volontari, sino al tetto massimo di spesa di euro 800 per ciascun figlio (detrazione massima euro 152).
Cedolare secca al 10% e riduzione IMU e TASI sui fabbricati abitativi concessi in locazione a canone concordato – confermata
La legge di bilancio, confermando quanto già previsto sino al 2019, ha stabilmente ridotto al 10% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (cosiddetta “cedolare secca”), a fronte di quella ordinaria del 21%, sui canoni di locazione concordati relativamente a fabbricati abitativi.
Si tratta dei contratti di locazione stipulati a condizioni particolari (durata minima di tre anni e canoni concordati) stabilite in accordi collettivi nelle maggiori città e nei comuni limitrofi, nei capoluoghi di provincia e negli altri centri minori considerati ad alta tensione abitativa, individuati dal CIPE.
A decorrere dal 2017, qualunque Comune, anche di piccole dimensioni e non ad alta tensione abitativa, può sottoscrivere accordi collettivi aventi per oggetto i contratti di locazione a canone concordato.
Si coglie l’occasione per rammentare che, in relazione ai fabbricati abitativi concessi in locazione a canone concordato, e’ altresì riconosciuta, a regime, una riduzione dell’IMU (imposta municipale unica) e della TASI del 25% (articolo 1, commi 53 e 54 della legge n. 208/2015), a condizione che il conduttore li adibisca a propria residenza abituale.
Si ritiene che l’agevolazione sarà confermata anche per la nuova imposta comunale sulla casa che, dal 2020, assorbirà l’IMU e la TASI.
Cedolare secca al 21% per la locazione di immobili commerciali – non confermata
Non è stata riproposta la possibilità di optare per la cedolare secca del 21% ai contratti di locazione stipulati nel corso dell’anno 2019 in relazione ad unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 (negozi) di superficie sino a mq 600 (senza considerare le pertinenze) e le relative pertinenze locate congiuntamente.
Si è trattato dunque di una misura temporanea, relativa ai soli contratti che sono stati stipulati nel 2019 o sono giunti a normale scadenza e rinnovati in tale anno.
Deducibilità dell’IMU dovuta in relazione agli immobili strumentali
Modificando quanto già stabilito dal Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), è stata confermata solo per l’anno 2019 la percentuale del 50% di deducibilità agli effetti delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) dell’IMU dovuta sui capannoni industriali e sugli altri immobili strumentali.
Dal 2020, in mancanza di ulteriori interventi normativi, l’IMU dovuta sui fabbricati strumentali tornerà ed essere completamente indeducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Super – ammortamento per i titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo sostituito dal credito d’imposta per beni strumentali
Non è stata prorogata per il 2020, l’agevolazione in precedenza prevista (2016-2017-2018 e dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che effettuavano investimenti in beni materiali strumentali nuovi di fabbrica, il cui costo di acquisizione era maggiorato del 30% ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione deducibili ai fini Ires o Irpef.
Si ricorda che tale agevolazione, in forza della legge di bilancio 2019, è ancora fruibile in relazione ai beni consegnati successivamente al 31 dicembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020, purché, nel 2019, il relativo ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato pagato in acconto almeno il 20% del prezzo concordato.
In luogo del superammortamento è introdotto un credito d’imposta pari al 6% del costo per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel corso del 2020, con l’esclusione dei seguenti:
– autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori (gli autocarri sono invece ammessi al beneficio)
– beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% annuo.
Il limite massimo del costo ammissibile è di euro 2.000.000, quindi il massimo credito conseguibile è di euro 120.000.
Il credito spetta sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e sarà utilizzabile in compensazione con il modello F24 in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo all’entrata in funzione: dunque, in caso di acquisto di un bene nel 2020 con immediata entrata in funzione, il credito sarà fruibile a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Del credito d’imposta possono beneficiare anche le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nel regime forfettario ex legge n. 190/2014.
La fruizione del beneficio è comunque condizionata al rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
Potranno godere del credito d’imposta anche quei beni acquistati dopo il 31 dicembre 2020, ma entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Iper-ammortamento per l’acquisto di beni ad elevata tecnologia da parte delle imprese sostituito dal credito d’imposta
La legge di bilancio 2020 non ha più prorogato la consistente agevolazione, riservata alle imprese, prevista in relazione agli investimenti realizzati nel corso degli anni 2017-2018-2019, riguardanti beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione digitale o tecnologica dell’impresa (cosiddetto progetto “industria 4.0”), che consisteva in una maggiorazione del costo di acquisizione è di una percentuale a scaglioni ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione deducibili ai fini Ires o Irpef, a seconda dell’entità dell’investimento:
fino a 2,5 milioni: 170%
da 2,5 milioni a 10 milioni: 100%
da 10 milioni a 20 milioni: 50%
oltre 20 milioni: nessuna maggiorazione.
Le caratteristiche tecniche dei beni ammessi all’iperammortamento sono fissate nell’allegato A alla legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232) e nella successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 marzo 2017.
Ne sono esclusi i fabbricati, i beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% ed altri particolari beni delle industrie alimentari, delle industrie dell’energia e dei trasporti e telecomunicazioni.
Anche in questo caso, in sostituzione dell’iperammortamento, in relazione all’acquisto nel corso del 2020 di tali beni da parte delle imprese (ma non anche dei lavoratori autonomi) è riconosciuto un consistente credito d’imposta:
– 40% per investimenti sino a 2,5 milioni;
– 20% per investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni;
– nulla per investimenti superiori a 10 milioni.
Qualora il bene superi il costo di euro 300.000 è necessario acquisire una perizia asseverata di un esperto, che ne attesti le caratteristiche tecniche ai fini della fruizione del beneficio.
E’ inoltre previsto il credito d’imposta del 15%, sino al tetto massimo di costi ammissibili di euro 700.000, per l’acquisizione di software compresi nell’elenco allegato sub B) alla legge 11 dicembre 2016 n. 232.
Del credito d’imposta possono beneficiare anche le imprese che operano nel regime forfettario ex legge n. 190/2014.
Il credito sarà utilizzabile in compensazione con il modello F24 in cinque quote annuali di pari importo o, in caso di acquisto di software (allegato B della legge 232/2016), in tre rate annuali, a decorrere dall’anno successivo all’avvenuta interconnessione con il sistema aziendale dei beni ad alta tecnologia (allegato A della legge 232/2016).
La fruizione del beneficio è comunque condizionata al rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
Potranno godere del credito d’imposta anche quei beni acquistati dopo il 31 dicembre 2020, ma entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica
E’ previsto, per il 2020, un credito d’imposta relativo agli investimenti in:
¨ ricerca e sviluppo;
¨ transizione ecologica;
¨ innovazione tecnologica 4.0;
¨ in altre attività innovative
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.
La misura del credito d’imposta è pari:
¨ al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni;
¨ al 6% per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nonché per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo ciascuno di 1,5 milioni di euro;
¨ al 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per poter usufruire del credito d’imposta l’impresa dovrà farsi rilasciare apposita certificazione che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Tale certificazione dovrà essere rilasciata:
¨ dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
¨ da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.
Proroga bonus formazione 4.0
E’ disposta la proroga per il 2020 del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal «Piano Nazionale Impresa 4.0 ».
Oltre alla proroga sono previste altresì delle modifiche all’agevolazione, disposte in sede di conversione in legge del decreto fiscale.
La misura del credito è differenziata in base alle dimensioni dell’impresa:
¨ per le piccole imprese 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
¨ per le medie imprese 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
¨ per le grandi imprese 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Proroga credito d’imposta PMI per partecipazione a fiere
Viene prorogato anche per il 2020 il credito d’imposta previsto per le imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per:
¨ l’affitto degli spazi espositivi;
¨ l’allestimento dei medesimi spazi;
¨ le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro e fino all’esaurimento dell’importo massimo di:
¨ 10 milioni di euro per l’anno 2020;
e di 5 milioni di euro per l’anno 2021
Rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni
Sono riproposte le agevolazioni fiscali introdotte dagli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001 in tema di rivalutazione del valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni.
In particolare, viene nuovamente consentito alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di rivalutare il valore fiscale delle partecipazioni detenute in società non quotate e dei terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, al di fuori del regime di impresa.
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo fiscale, il valore determinato mediante apposita perizia di stima redatta da un professionista abilitato, tramite l’assolvimento di un’imposta sostitutiva dell’11% del valore di perizia per le partecipazioni sia qualificate (quota di partecipazione superiore al 20% nelle società di capitali o al 25% nelle società di persone), sia non qualificate (pari o inferiori alle predette percentuali) e per i terreni.
L’imposta sostitutiva è conteggiata sull’intero nuovo valore delle partecipazioni e dei terreni risultante dalla predetta perizia di stima.
I maggiori valori, così rideterminati, saranno assunti (in luogo del costo storico) come base di riferimento per il calcolo della plusvalenza che si determinerà a seguito della eventuale successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione (o terreno) rivalutato.
Ciò significa, che, in sostituzione della tassazione Irpef con aliquote progressive della plusvalenza realizzata ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. a) e c-bis), TUIR, il cedente si potrà avvalere del citato affrancamento dei beni mediante versamento dell’imposta sostitutiva.
A tal fine, entro il termine del 30 giugno 2020, occorrerà che:
un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;
il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Per i soggetti che si sono già avvalsi in passato di leggi sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, è prevista la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione 2020 quella già versata in precedenza.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere eseguito per intero entro il 30 giugno 2020 ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima entro il 30 giugno 2020 e le successive entro il 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022, con applicazione degli interessi del 3% annuo.
Estromissione beni immobili imprese individuali
Riapertura della possibilità di estromettere i beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 dagli imprenditori individuali con il pagamento di una imposta sostitutiva dell’8%.
Il versamento in due rate con scadenza rispettivamente,
¨ il 30 novembre 2020 (60% dell’imposta dovuta)
¨ il 30 giugno 2021 (40%).
Si segnala che gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
Modifica del REGIME FISCALE FORFETTARIO per lavoratori autonomi e imprenditori individuali
La legge di stabilità prevede modifiche al cd. “regime fiscale agevolato per autonomi”, di cui all’art. 1, commi da 54 a 88, Legge 190/2014 (il cosiddetto regime forfettario, in vigore dal 1° gennaio 2015).
In particolare, la citata Legge 190/2014 aveva introdotto dal 1° gennaio 2015 per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari, le seguenti agevolazioni fiscali:
determinazione del reddito imponibile con criteri forfettari differenziati in base al tipo di attività esercitata;
tassazione con imposta sostitutiva pari al 15% in luogo delle vigenti aliquote Irpef, Irap e addizionali regionale e comunale (ridotta al 5% nei primi cinque anni di attività);
esclusione da Iva, Irap e studi di settore;
esonero da ritenute fiscali, sia da operare sulle somme corrisposte che da subire sulle somme percepite;
esonero dagli obblighi di emissione della fattura elettronica (salvo che per le forniture alla Pubblica Amministrazione, per le quali permane l’obbligo);
possibilità di chiedere una riduzione del 35% dei contributi previdenziali rispetto a quelli dovuti secondo il minimale contributivo INPS (per gli imprenditori individuali).
La legge di stabilità 2020 ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2020, i requisiti oggettivi previsti dalla Legge 190/2014 per l’accesso (e la permanenza) al regime agevolato e precisamente:
a) è stato reintrodotto il limite in precedenza previsto con riguardo alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori (massima spesa euro 20.000 all’anno); pertanto, non potranno permanere nel regime forfettario ovvero non potranno accedervi quei soggetti che, nell’anno precedente, sostengano spese (retribuzioni, contributi, premi Inail) per i lavoratori in misura superiore ad euro 20.000 annui; non è, invece, stato reintrodotto il limite riguardante il costo dei beni strumentali impiegati (sino al 2018 il costo massimo ammesso era di euro 20.000); pertanto, non ha alcun rilievo per l’ingresso o la permanenza nel regime forfettario l’impiego di beni strumentali di qualunque valore;
b) la soglia massima dei ricavi è stata mantenuta ad euro 65.000 per tutte le categorie di attività.
c) è stata reintrodotta la soglia massima di euro 30.000 di redditi di lavoro dipendente (o di pensione) che il soggetto poteva conseguire unitamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo in regime forfettario; pertanto, dal 1° gennaio 2020, non potranno permanere nel regime forfettario né accedervi in caso di inizio attività di impresa o di lavoro autonomo, coloro i quali siano stati titolari nel 2019 di redditi di lavoro dipendente ed assimilati o di pensione, superiori alla soglia di euro 30.000 annui.
d) è stato confermato il vincolo che il regime forfettario non possa essere adottato da parte di coloro che esercitano l’attività autonoma prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui è in corso un rapporto di lavoro o con cui erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti;
e) è stato confermato il vincolo che impedisce di accedere al regime forfettario a tutti coloro che siano allo stesso tempo soci di una società di persone o di un’associazione professionale o collaborino ad imprese familiari ovvero possiedano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata che svolgano attività economiche riconducibili e simili a quelle svolte dall’imprenditore o lavoratore autonomo.
Sono stati confermati i coefficienti di redditività da applicare ai ricavi per determinare il reddito forfettario e, precisamente:
· 40%: industrie alimentari e delle bevande con codice attività 10 e 11;
· 40%: commercio all’ingrosso e al dettaglio con codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9;
· 40%: commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande con codice attività 47.81;
· 54%: commercio ambulante di altri prodotti con codice attività 47.82 e 47.89;
· 86%: costruzioni e attività immobiliari con co-dice attività 41, 42, 43, 68;
· 62%: per intermediari del commercio con codice attività 46.1;
· 40%: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con codice attività 55 e 56;
· 78%: attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi con codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88;
· 67%: tutte le altre attività con codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99.
Limiti all’utilizzo di denaro contante
E’ prevista la graduale riduzione dei limiti per l’utilizzo di denaro contante (attualmente fissato ad euro 3.000).
Infatti, è stabilito che:
– dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il limite sarà ridotto ad euro 2.000;
– dal 1° gennaio 2022 sarà ridotto ad euro 1.000.
Dunque, mentre ora è possibile eseguire pagamenti in contanti sino ad euro 2.999,99, dal 1° luglio 2020 sarà consentito solo fino ad euro 1.999,99 e, dal 1° gennaio 2022, solo fino ad euro 999,99.
Si rammenta che i prelievi ed i versamenti di denaro contante presso istituti bancari o gli uffici postali non sono soggetti ai predetti limiti, per cui rimane possibile eseguire versamenti o prelievi per qualunque importo. Rimane fermo però che la banca o la posta, in casi di movimenti anormali di denaro contante, è obbligata a segnalare all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) presso la Banca d’Italia l’esecuzione di operazioni considerate anomale o sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Limiti alla compensazione di crediti d’imposta
A decorrere dal 1° gennaio 2020 (con riferimento ai crediti maturati dal 2019 in poi) sarà possibile eseguire la compensazione dei crediti IVA annuali o trimestrali, IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive per importi superiori ad euro 5.000, soltanto dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale.
Inoltre, per la presentazione del modello F24, sarà sempre necessario avvalersi dei servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e simili) e non del proprio internet banking.
Le nuove disposizioni consistono, in sostanza, nell’estensione dei limiti già previsti da alcuni anni per i crediti IVA, anche ai crediti per IRPEF, IRES ed IRAP, i quali, sino al 2019, potevano essere utilizzati senza limiti d’importo anche prima della presentazione della dichiarazione.
La compensazione per importi sino ad euro 5.000 può invece continuare ad essere eseguita dal 1° gennaio 2020 senza alcun vincolo.
Estensione del ravvedimento operoso ai tributi locali e ad ogni altro tributo
L’istituto del ravvedimento operoso consente di “ravvedersi” spontaneamente e di eseguire in ritardo il versamento delle imposte arretrate, prima che inizino attività di controllo da parte degli enti impositori o dell’Agenzia delle Entrate, versando contestualmente la sanzione in misura sensibilmente ridotta rispetto a quella ordinaria e gli interessi nella misura legale (anziché i ben più elevati interessi di mora).
Il decreto legge n. 124/2019 ha ora esteso a tutti i tributi la possibilità di eseguire tale ravvedimento, comprendendo, in particolare, i tributi degli enti locali (IMU, TARI, TASI), che sino ad ora ne erano parzialmente esclusi (era possibile soltanto il ravvedimento entro un anno dal ritardo)
Pertanto, dal 1° gennaio 2020, sarà possibile eseguire versamenti tardivi avvalendosi del ravvedimento operoso, in relazione a tutti i tributi, con le seguenti riduzioni delle sanzioni:
1/10 del minimo entro 30 giorni
1/9 del minimo entro 90 giorni
1/8 del minimo entro in anno
1/7 del minimo entro due anni
1/6 del minimo oltre due anni
1/5 del minimo se la violazione è rilevata con verbale constatazione, ma non ancora con l’accertamento.
Dunque, dal 1° gennaio 2020, è possibile, ad esempio, pagare tardivamente l’IMU dovuta per l’anno 2017 (scaduta il 16 giugno e il 16 dicembre 2017), versando spontaneamente, oltre all’imposta, la sanzione ridotta pari al 5% (30% / 6) e gli interessi legali nel frattempo maturati, sempreché il Comune non abbia già notificato il relativo avviso di accertamento.
Tracciabilità delle detrazioni
Introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative per le persone fisiche. I pagamenti dovranno essere effettuati
¨ con versamento bancario o postale
¨ con carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione
¨ alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
¨ alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Modifica del tasso d’interesse legale
Il decreto del Ministro dell’Economia del 12 dicembre 2019 ha ridotto, con effetto dal 1° gennaio 2020, il saggio legale d’interesse allo 0,05% (per l’anno 2019 era stato fissato allo 0,8%).
I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.
Rag. Massimiliano Malvezzi
Rag. Milena Cherubi