RESPONSABILITÀ NELLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI, NUOVA CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI E NUOVO ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI.
Principali adempimenti derivanti dall’entrata in vigore di diverse normative nel corso del primo semestre 2015.
- Decreto Legge 91 del 24/06/2014 – Art. 13. comma 5, lett. b-bis):
modifica dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Classificazione dei rifiuti”:
1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l’analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione
- Regolamento 1357/2014/UE ( sostituisce l’allegato III – caratteristiche di pericolo per i rifiuti – della direttiva quadro dell’Unione Europea sui rifiuti – direttiva 2008/98/CE).
- Decisione 2017/955/UE ( modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti CER, ai sensi della direttiva 2008/98/CE).
Ne consegue che, dal 1 Giugno 2015, tutti i rifiuti dovranno essere riclassificati a cura del Produttore ai sensi dei nuovi criteri introdotti dalla normativa europea.